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Modena, lo fanno lavorare a tempo con altro incarico: sarà risarcito

di Carlo Gregori
Modena, lo fanno lavorare a tempo con altro incarico: sarà risarcito

Il giudice del lavoro del Tribunale di Modena dà ragione a un operaio con contratto interinale utilizzato in azienda per 3 anni consecutivi con mansione diversa da quella del contratto. La sentenza prevede che gli venga dato lo stesso posto con quella qualifica, sia regolarizzato e abbia anche un risarcimento di tre mensilità

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MODENA. Per tre anni è stato uno dei trenta operai interinali utilizzati dallo stabilimento di un importante gruppo ceramico modenese per un lavoro a tempo con una mansione però diversa da quella scritta nel contratto tra azienda e agenzia. Finché ha avviato una causa di lavoro contro l’azienda chiedendo di uscire dal “lavoro somministrato” attraverso un rapporto di lavoro vero, chiedendo al giudice che gli assegnassero il lavoro che stava realmente facendo e gli venissero pagate le retribuzioni dovute oltre ai contribuiti previdenziali e assicurativi. In altre parole, voleva che finisse la finzione del contratto interinale sempre rinnovato con la stessa azienda e che venisse finalmente messo in regola. E il Giudice del lavoro di Modena gli ha dato in gran parte ragione con una sentenza che analizza in dettaglio lo strano rapporto di lavoro che si era creato tra l’operaio interinale e l’azienda che lo “utilizzava”.

CONTRATTI INTERINALI. L’operaio si era infatti rivolto alla agenzia interinale per cercare lavoro e dal 2009 questa gli aveva trovato un posto nella ceramica. Solo che a ogni contratto scaduto, veniva rinnovato identico ma la mansione reale era cambiata. In un’approfondita disamina delle leggi sulla cosiddetta “intermediazione di manodopera” il giudice sottolinea che esiste un divieto di interposizione della manodopera: in altre parole l’operaio si rivolge all’agenzia e questa “somministra” il lavoro alla ditta che lo chiede. Ma la ditta non può disporre dell’operaio come se fosse un suo dipendente dandogli altri incarichi. Neanche se, come spiegava l’azienda, tutto questo è accaduto in un momento eccezionale e temporaneo in cui gli ordinativi avevano obbligato a utilizzare in altro modo il personale “a termine”. La legge lo vieta proprio «per escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale».

INCARICHI "ECCEZIONALI". L’operaio che ha promosso la causa era stato preso a tempo per incarichi di “lappatore e rettificatore” di prodotti ceramici e, secondo contratto, eccezionalmente di “tagliatore” solo in caso di ordinativi particolari. Ma il giudice fa notare che l’azienda non ha mai mostrato il contratto che si riferiva a questo incarico e quindi non risulta l’ordine particolare per quell’incarico. Così neppure dai testimoni ascoltati. Per questi motivi il giudice riconosce che il lavoratore interinale, nel caso in cui l’azienda travalichi il suo rapporto con l’agenzia, «può reagire all’illegittimità della somministrazione chiedendo la costituzione dell’effettivi rapporto di lavoro con l’utilizzatore».

CONTRATTO NULLO. Il contratto diventa perciò nullo e il lavoratore è di fatto un dipendente dell’utilizzatore. Per questo il giudice ordina che venga risarcito con tre mensilità e condanna l’azienda a “riammettere” l’operaio nel posto di lavoro effettivo.

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