La rottamazione delle cartelle
Riguarda quelle emesse dal 2000 al 2016 ma attenzione alle rate e ai casi di prescrizione
La rottamazione delle cartelle esattoriale di Equitalia è legge dal 24 novembre scorso ma va stabilito quando conviene.
Si tratta quasi di un nuovo mini condono? Non proprio, è semplicemente un modo di pagare in modo più breve usufruendo dello sconto.
Il decreto fiscale prevede la rottamazione delle cartelle esattoriali e l’esenzione dagli interessi di mora e dalle sanzioni per tutti i debitori.
Attenzione, però, perché non sarà sempre conveniente aderire alla rottamazione in quanto il limitato numero di rate previsto e la necessità di pagare il 70 per cento della somma entro il 2017 potrebbero essere per molti contribuenti ostacoli non da poco. Oltre a questo, una volta che il debitore decide di aderire alla misura rinuncia automaticamente alla difesa per vie legali. Cerchiamo ora di rispondere alle domande più comuni.
Quali cartelle possiamo "rottamare"? Possono aderire tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle emesse tra il primo gennaio 2000 e la fine del 2016. Quali somme devo comunque pagare? Non è uno sconto totale, sono dovuti, in aggiunta alla somma di base: gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi; le spese per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella.
Se il debito nei confronti del Fisco è troppo alto, l’esenzione da interessi di mora e sanzioni potrebbe comunque non consentire al contribuente di pagare il proprio debito. In quanto tempo e in quante rate? Il debitore che decide di aderire alla rottamazione delle cartelle è tenuto a restituire le somme soltanto in 5 rate; l’ultima di esse poi dovrà essere tassativamente versata entro settembre 2018. Per questioni di tempo, quindi, la misura potrebbe rischiare di rivelarsi utile soltanto a chi dispone di maggior denaro. Quando non conviene aderire? Se nei prossimi mesi le cartelle esattoriali sono a rischio di scadenza, al contribuente converrebbe non aderire alla rottamazione e attendere la prescrizione delle stesse. È anche vero che attendere la prescrizione comporta un certo rischio. Ciò nonostante, il contribuente che già da qualche anno ha ricevuto la cartella di pagamento potrebbe attendere la prescrizione, semplicemente sfruttando gli inevitabili ritardi che seguiranno la chiusura di Equitalia e il conseguente passaggio all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questa circostanza, nel caso Equitalia non dovesse inviare solleciti di pagamento prima della scadenza, il debitore non sarebbe più tenuto a pagare. Infine, come anticipato sopra, è da ribadire come chi decide di aderire alla nuova rottamazione rinuncia al diritto di difesa per via giudiziaria contro le cartelle in oggetto. In sostanza, il debitore che accetta lo sconto ammette di avere commesso un illecito e dunque prende anche l’impegno a non contestare quanto richiesto in tribunale.
Infatti una volta inviato il modulo per la domanda di adesione alla rottamazione, i giudizi pendenti decadono.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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