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Modena, incidenti sugli sci: no al risarcimento

di Carlo Gregori
Modena, incidenti sugli sci: no al risarcimento

Donna colpita dalla seggiovia e uomo caduto in un buco sulla pista fanno causa agli impianti, ma il giudice dà loro torto

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MODENA. Due cause civili riguardanti incidenti capitati a sciatori su diversi impianti della nostra provincia sono terminate con sentenze di rigetto del giudice: i danneggiati non otterranno il risarcimento perché i gestori non hanno colpe. Il giudice ricorda anche che il danneggiato doveva prestare più attenzione a cosa gli accadeva intorno.

Il primo caso riguarda una donna colpita da un seggiolino dell’impianto di risalita a Pievepelago; il secondo uno sciatore caduto in una buca su una Pista del Consorzio del Cimone.

In entrambi i casi il giudice civile è stato lo stesso e ha applicato rigorosamente la legge e le sentenze di Cassazione in modo simile.

Il primo caso risale al marzo 2011. Una sciatrice si trovava agli impianti di risalita di Sant’Annapelago. Lei stessa ha dichiarato di essere stata colpita alle spalle da una seggiovia mentre stava per salire sull’impianto di risalita.

Il giudice ritiene che la domanda di risarcimento contro la società che gestiva l’impianto, la Sagi, sia infondata. Il primo argomento è che per il gestore delle piste da sci non si può applicare il regime di responsabilità previsto dal Codice Civile «essendo da escludere la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività, sia la sua qualità di custode delle piste», come hanno chiarito la Cassazione e anche il Tribunale di Modena con altre sentenze. L’unico metro adottabile è quindi quello di una eventuale responsabilità colposa del danneggiante. In altre parole, si deve cercare di capire se il gestore ha agito (o omesso di agire) facendo provocare il ferimento della cliente sugli sci.

Ma il giudice arriva invece a concludere che in questo caso le prove testimoniali emerse durate la causa non hanno chiarito come è avvenuto l’incidente alla donna, colpita di spalle dalla seggiovia. I racconti, confrontati con quello fornito dalla donna stessa nella citazione alla società di gestione degli impianti, non permettono di stabilire se i gestori avessero avuto colpe effettive. E i gestori stessi, poi, avevano dedotto che l’incidente sarebbe stato riconducibile a responsabilità della stessa sciatrice.

La donna aveva anche chiamato in causa la compagnia assicurativa dell’impianto ma il giudice spiega nella sentenza che non è possibile valutare, perché tra il presunto danneggiato e l’assicurazione di chi gli avrebbe procurato il danno non c’è nessun rapporto giuridico. Per questi motivi, il Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta di risarcimento obbligando a rimborsare le spese processuali alla Sagi e all’assicurazione. La sciatrice ferita dovrà pagare 13mila euro.

La seconda causa trattata dallo stesso giudice riguarda un incidente sulla neve avvenuto nel gennaio 2012 vicino a Sestola sulla Pista del Colombaccio, all’interno del Comprensorio del Cimone.

Mentre sciava, un uomo è caduto a terra dopo aver colpito una buca sul manto nevoso che, come scritto nel suo atto di citazione, «era ubicata al di sotto di una cunetta di un tratto di pista innevato artificialmente e non battuta».

Il giudice dichiara ancora una volta infondata la richiesta di risarcimento dei danni al Consorzio del Cimone. Ancora una volta ricorda che per la gestione delle piste da sci non si può applicare il consueto “regime di responsabilità” previsto dalla legge «dovendo escludere la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività esplicata».

C’è in questo caso invece una responsabilità colposa del gestore? Secondo il giudice «non è individuabile». Dalle foto prodotte durante la causa si nota un pendio senza gibbosità e con una piccola buca sulla neve soffice. Ma è una situazione consueta sulle piste di sci. E d’altra parte non si può pretendere concretamente che il gestore delle piste verifichi e intervenga tutte le volte che il manto nevoso sia stato intaccato, anche lievemente, dall’uso della pista da parte degli sciatori Scrive il giudice nella sentenza: «Costituisce piuttosto un onere dello sciatore stesso evitare situazioni di rischio o di pericolo che possano condizionare la sua discesa regolare, pena altrimenti il rischio di imputare a se stessi l’eventuale danno conseguente». In altre parole, se si scia si deve prestare massima attenzione. In questo caso lo sciatore pagherà 4.770 euro di spese processuali.

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