Modena, si nomina erede universale col testamento “fittizio”
Dopo la morte del padre pubblica le volontà vecchie di 35 anni, già superate. I giudici del Tribunale civile di Modena non lo riconoscono. Nella sentenza scrivono che era suo diritto farlo ma solo formalmente e averlo pubblicato è un atto "censurabile" perché crea una discriminazione di affetti e diritti tra fratelli dal momento che sapeva perfettamente perché quel testamento fu fatto tanti anni prima: condannato a dividere i beni a metà col fratello
MODENA. Quel testamento del padre che lo nomina erede universale a discapito del fratello non può aver valore, dicono i giudici del Collegio civile del Tribunale di Modena. Il padre l'aveva scritto 35 anni prima per altri motivi legali e non rispecchia assolutamente una discriminazione di affetti tra i due figli. Non solo: l'averlo pubblicato dopo il decesso del genitore è stato sicuramente un atto che rientrava tra le sue possibilità legali ma solo formalmente: in realtà, dicono i giudici, è stato un abuso del diritto. Per questi motivi il testamento, anche se originale, è “inefficace”, l'eredità va divisa tra i due figli al 50% e lui è condannato a pagare.
Fratelli coltelli. Si è conclusa così in corso Canalgrande una vera causa tra “fratelli coltelli” che verteva su un’eredità consistente in immobili e denaro depositato in banca.
Una vicenda complessa che è al centro di una seconda causa ora in via di chiusura sempre al Tribunale Civile, ma che i giudici hanno volutamente tenuto fuori da questa causa per fare chiarezza.
Nel dicembre 2012 un anziano benestante muore tra l'affetto dei suoi cari:la seconda moglie e i due figli. Poche ore prima uno dei figli (lo chiameremo Pietro) aveva prelevato dal conto del padre 200mila euro: è quanto gli spetta, spiega ai congiunti sconcertati. Pochi mesi dopo, nel marzio 2013, pubblica dal notaio un testamento olografo scritto e firmato dal padre. È un breve testo scritto dal defunto nel lontano 1978 nel quale dice di voler lasciare tutto, in veste di erede universale, a Pietro, mentre a Gianni (nome fittizio per suo fratello) spetta un terzo, non la metà. A quel punto Gianni cita in tribunale Pietro chiedendo ai giudici di annullare il testamento olografo del padre e riducendo il suo danno ereditario: chiede insomma ciò che gli spetta. Il fratello nega tutto e sostiene che il testamento è valido, che non c'è nessun danno e che anzi Gianni ha avuto ingenti somme dal padre.
Il testamento non vale. I giudici concludono che il testamento del padre non si può annullare “per errore di diritto o di colpa”, ma lo dichiara “inefficace”. Per capire il motivo della scelta, ricostruiscono che cos'è questo testamento. È uno scritto identico a quello della madre di Pietro, - prima moglie del padre - e i due documenti sono stati scritti per una finalità specifica: come Gianni, Pietro aveva ricevuto una proprietà composta da terreno e villetta dal padre; durante la separazione, i due genitori dovevano “blindare” legalmente la proprietà: il testamento serviva a questo, in caso di morte. Tanto è vero che anni dopo, nel 1990, la proprietà immobiliare è stata restituita al padre e consegnatagli in usufrutto.
Volontà “mirate”. Era successo che il defunto aveva deciso di lasciare alla nuova moglie una tabaccheria e riassegnare ai figli porzioni identiche di terra e due identiche villette e adiacenti proprio per non fare favoritismi. Questa idea delle due proprietà identiche gli era nata molti anni prima: aveva già provveduto a prestare denaro per gli acquisti ai due figli e il testamento di Pietro serviva solo per quella fase della separazione coniugale. Perché allora Pietro pubblica il testamento del padre?
Secondo i giudici, legalmente poteva farlo, ma il suo comportamento è stato “censurabile”: sapeva perfettamente che non doveva costituire l'atto finale del padre, ma era un escamotage legale per risolvere un nodo della separazione. Quelle non erano le sue volontà nel 2012. Lo prova anche la decisione di prelevare 198mila euro dal conto del pare poche ore prima della sua morte (e poi nonostante questo evento), e di girarli sul suo conto, mentre il padre aveva gli ripartito equamente tra i figli la somma su un libretto postale con un vaglia.
Benefici sproporzionati. «È dunque evidente - scrivono i giudici della Seconda Sezione - che Pietro, richiedendo la pubblicazione e facendo valere la scrittura privata redatta dal padre 35 anni prima, per conseguire un risultato giuridico specifico e già realizzato in vita, non ha agito per fare attuazione alle ultime volontà del padre ma per perseguire fini diversi (…) e ottenere un beneficio di sproporzione ingiustificata rispetto al sacrificio del fratello». Di qui la decisione di annullare il testamento e far valere la ripartizione per legge dando ai due fratelli un 50%. Così Pietro è stato condannato a pagare a Gianni 101mila euro e tutte le spese legali.
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