Fisco Facile, Fondi all’estero, ecco le regole
Le nuove opportunità che vengono offerte e a quali condizioni, chi può accedere alla procedura
Con la cosiddetta “Voluntary Disclosure 2017” viene di nuovo offerta l’opportunità per regolarizzare, per esempio, precedenti esportazioni di denaro all’estero. L’adesione alla procedura permette di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 che riguardano: tutte le attività di natura finanziaria o patrimoniale costituite o detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (art.4, D.L. 167/90); le violazioni dichiarative relative ai redditi che sono serviti per costituire o acquistare gli investimenti e le attività; le violazioni dichiarative non connesse con gli investimenti e le attività estere, anche se commesse da soggetti diversi da quelli tenuti gli obblighi di monitoraggio fiscale; il denaro contante detenuto nelle cassette di sicurezza italiane. I soggetti che possono aderire alla procedura sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le società di capitali. L’esclusione della punibilità copre i reati tributari dichiarativi e omissivi e quelli di riciclaggio e autoriciclaggio connessi con tali reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; omesso versamento di ritenute certificate; omesso versamento di Iva. L’esclusione della punibilità non si applica ai reati di falso strumentale o prodromici alla commissione di reati di tributari, nonchè: all’emissione di fatture per operazioni inesistenti; alla distruzione o all’occultamento di scritture contabili. Non è possibile aderire alla procedura di collaborazione volontaria se la richiesta è presentata dopo l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o di qualunque altra attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali per violazione di norme tributarie connesse alla detenzione delle attività finanziarie e patrimoniali estere in violazione degli obblighi dichiarativi oggetto della “Voluntary”. Novità di questa nuova “Voluntary” è nella procedura di rimpatrio, per meglio dire di emersione, del denaro contante e dei preziosi depositati in Italia. Il contribuente sarà chiamato ad autodichiarare che la provenienza dei beni posseduti non deriva da reato. In particolare nel nuovo modello è stata prevista una apposita sezione emersione nella quale è stata inserita la casella “nazionale”. I contribuenti che presenteranno richiesta di adesione per la voluntary disclosure sul contante interno dovranno provvedere all’apertura della cassetta e all’inventario dei beni contenuti alla presenza di un notaio. Gli importi detenuti nelle cassette di sicurezza dovranno essere versati su conti correnti vincolati e i professionisti che assistono i contribuenti dovranno segnalare gli importi ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Questa procedura dovrà essere seguita da ulteriore dichiarazione sulle modalità di acquisizione dei contanti.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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