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Fisco facile, ecco la dichiarazione integrativa

Fisco facile, ecco la dichiarazione integrativa

Il contribuente può rimediare a eventuali errori ma sono anche ampliati i termini per i controlli

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Il Dl 193/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento un ulteriore importante tassello nel sistema tributario: la dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Ora da un lato ci sarà più tempo per correggere gli errori a proprio danno e dall'altro termini di accertamento più ampi per eventuali controlli sulle rettifiche apportate. La modifica risolve definitivamente la questione della possibilità di far valere, in sede di accertamento, eventuali errori al fine di “mitigare” la pretesa tributaria contenuta negli avvisi notificati. Il legislatore si è spinto oltre, riconoscendo tale possibilità anche in sede di giudizio. Attualmente, quindi, un contribuente che subisce un controllo, indipendentemente dal momento in cui tale controllo è posto in essere, può rimediare agli eventuali errori commessi finché il controllo non diventi definitivo.

Del resto la previsione era necessaria per rendere coerente il nuovo sistema. Si pensi a un contribuente che, nel 2017, riceve un avviso di accertamento per aver dimenticato di dichiarare un reddito da lavoro dipendente percepito nel 2013. E supponiamo che, sempre per lo stesso anno, non ha spesato, nella dichiarazione presentata, gli interessi per l'acquisto dell'abitazione principale. Se non fosse stata introdotta la previsione di cui si discute, il contribuente non avrebbe potuto far valere l'onere in sede di accertamento e sarebbe stato obbligato al pagamento dell'avviso così come “confezionato” dall'amministrazione finanziaria. L'unica possibilità concessa per recuperare l'onere sarebbe stata quella di integrare a proprio favore, entro il 31 dicembre 2018, l'Unico del 2013 per far emergere la somma a credito (ovvero di presentare istanza di rimborso nei termini).

La norma ha scongiurato il verificarsi di tale ipotesi, dando la possibilità di scomputare dall'avviso di accertamento eventuali crediti che derivano da errori e omissioni. Il fatto, però, che tale possibilità sia stata ammessa anche in sede di giudizio, apre le porte a una novità di portata più ampia: in tutti i casi in cui il Fisco contesta una maggiore pretesa erariale esiste sempre la possibilità di far valere oneri sostenuti e non detratti. L'unico limite imposto dal citato comma 8-bis è che risulti presentata una dichiarazione dove l'errore, da far valere, è stato commesso. Di contro, abbiamo nuovi termini per i controlli. La legge ha previsto che, nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa anche se limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione (articolo 1, comma 640, legge 190/2014).

Di conseguenza la nuova integrativa, se da una parte permette di superare il limite temporale dei 48 mesi previsto dal Dpr 602/1973, dall'altra fa ripartire il “contatore” dei termini per un eventuale accertamento sulla parte integrata. Alla tardiva correzione, ora concessa dal nuovo comma, corrisponde, simmetricamente, lo slittamento dei termini dell'accertamento, per consentire così all'amministrazione finanziaria di avere il tempo necessario di controllare la rettifica posta in essere. Ciò serve a scongiurare il proliferare di dichiarazioni integrative “a favore” in prossimità del termine di decadenza dell'azione di accertamento, dichiarazioni che rimarrebbero fisiologicamente prive di alcun controllo.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile

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