Modena. A casa dopo 44 contratti Il giudice: «Assumetela»
Interinale tenuta continuamente per 2 anni e 3 mesi con “chiamate” fotocopia Il Tribunale del lavoro condanna la ditta a regolarizzarla a tempo indeterminato
MODENA. La stessa azienda l’ha chiamata per 44 volte consecutive con un contratto interinale fotocopia e per 77 volte è stata “oggetto di proroghe”. E dopo aver avuto un alterco con un operaio meccanico che l’ha offesa e ferita, è stata lasciata a casa. I due anni di una operaia modenese per lo stesso “utilizzatore” sono stati riconosciuti dal Giudice del Lavoro di Modena come illegittimi sotto ogni profilo: la chiamata interinale mascherava un rapporto di lavoro di fatto continuativo. L’azienda ora è stata condannata ad assumerla a tempo indeterminato dal momento della prima chiamata e a risarcirla con tre volte e mezzo l’ultima retribuzione.
La sentenza è arrivata a quattro anni dalla causa avviata da una modenese che lavorava come operaia in una ceramica modenese esclusivamente con un contratto di “somministrazione di lavoro” continuamente rinnovato, anche attraverso diverse agenzie interinali. È andata avanti così dall’aprile 2010 all’agosto 2012. Ed è finita così solo perché un giorno la donna ha fermato la linea dopo aver notato delle piastrelle difettose che non si potevano inscatolare. Il meccanico addetto l’ha offesa pesantemente e minacciandola, poi l’ha spinta con forza nella postazione di lavoro provocando dolore a un braccio e all’addome e anche sanguinamento.
L’azienda si è difesa ricordando che dopo questo episodio ha adottato sanzioni disciplinari verso il meccanico. Resta il fatto però che da allora la lavoratrice non è più stata “chiamata” e i contratti interinali non sono più stati rinnovati.
Nel corso della causa è emerso che nei contratti di “somministrazione lavoro” la nuova chiamata veniva giustificata sempre allo stesso modo: «Il motivo del ricorso è legato a un temporaneo incremento produttivo non eseguibile con il normale incremento produttivo». Ogni volta così, con la stessa agenzia interinale, dal maggio all’agosto 2010, e poi con altre due agenzie interinali fino alla fine.
Il problema affrontato dal giudice era quindi di capire se 44 chiamate con 77 proroghe costituiscono un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutti gli effetti, considerando la continuità temporale. La legge prevede infatti che quando si conclude il contratto di “somministrazione lavoro” il lavoratore, attraverso il somministratore (agenzia), passi a un altro utilizzatore (impressa). La natura del rapporto deve essere breve. Sono infatti pochissimi i casi in cui può essere rinnovato sempre con chiamata dello stesso utilizzatore: ragioni tecniche, produttive e organizzative o sostitutive ma sempre eccezionali e non continuative. Il “temporaneo incremento” descritto dalla ceramica invece non è una motivazione valida né ammessa e secondo il giudice non ha neppure senso come formula: è «inidonea». Per questo la “somministrazione” diventa nulla, le condizioni della legge 276 del 2003 che regola il lavoro interinale non sono state rispettate dalla ceramica modenese.
E per questo motivo il Giudice del Lavoro di Modena ha dichiarato che tra l’azienda e la lavoratrice “chiamata” continuamente si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’azienda, scrive il giudice nella sentenza, «deve essere condannata a ripristinare il rapporto di lavoro con la ricorrente».
Quanto al risarcimento, il giudice ritiene che i due anni e tre mesi complessivi passati in quell’azienda richiedono un’indennità «pari a 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale» oltre alla rivalutazione e agli interessi.
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