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SUL PIANO FISCALE 

Le agevolazioni per i terreni in aree montane

Sono un agricoltore della zona del Frignano chiedo indicazioni circa le agevolazioni per i territori montani.La buona notizia che oggi siamo in grado di riportare è che il legislatore con l'articolo...

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Sono un agricoltore della zona del Frignano chiedo indicazioni circa le agevolazioni per i territori montani.
La buona notizia che oggi siamo in grado di riportare è che il legislatore con l'articolo 1 comma 47 della legge di stabilità per il 2017 (L. 11.12.2016 n.232) ha stabilito il ripristino, dal primo gennaio 2017, dell’agevolazione fiscale, già prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 601 del 1973, per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’accorpamento e arrotondamento della proprietà diretto-coltivatrice.
Dunque nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Naturalmente l'agevolazione riguarda unicamente i trasferimenti a titolo oneroso, nulla è previsto (come nella precedente normativa) per gli atti a titolo gratuito, infatti riguarda unicamente i “trasferimenti di proprietà di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate” e consiste, come detto, nell’applicazione delle imposte fisse di registro e ipotecaria e nell’esenzione dall’imposta catastale. Circa l'imposta di bollo vale la medesima esenzione già prevista dall'art. 21 della Tabella del D.P.R. n.642/72 riguardante i trasferimenti a favore di imprese agricole diretto-coltivatrici. La tassa ipotecaria è dovuta nella misura di euro 90.
Per quanto concerne invece la definizione del perimetro dell'agevolazione, si ricorda che la norma non dà una definizione di fondo rustico, pertanto la sua esatta individuazione si ricava dalla giurisprudenza e dalla prassi che ne ha delineato un concetto generico e più ampio di quello di ‘podere’. Il fondo rustico comprende dunque un bene principale (il terreno agricolo) e beni accessori, a servizio del primo e quindi in un regime di pertinenzialità.
Non solo, ma, tradizionalmente, si considera compresa nel concetto di fondo rustico anche la ‘casa colonica’, ove abitano l'agricoltore e i suoi familiari ed eventualmente coloro che lavorano per la stessa impresa agricola.
Circa il diritto oggetto del trasferimento, va detto che il riferimento alla "proprietà" vale in tutta la sua estensione, così comprendendo la quota di proprietà e anche la cosiddetta nuda proprietà, che è anch’essa proprietà, benché compressa dalla presenza del diritto reale di godimento.
Per ulteriori approfondimenti è consigliabile consultare il notaio di riferimento.

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