Fisco facile, guida al regime forfettario
Si applica a imprenditori o professionisti le cui attività sono ridotte con ricavi da 30mila a 50mila euro
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Il regime forfettario è un regime agevolato destinato alle persone fisiche, imprenditori o professionisti, la cui attività è di ridotte dimensioni: il limite di ricavi va da 30.000 a 50.000 euro secondo il codice Ateco.
Un regime che comporta diversi vantaggi. Dalle semplificazioni (esonero da Iva, Irap e studi di settore) all’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività, alla riduzione dei contributi Inps del 35%. Ma questo regime comporta anche dei limiti: ad esempio di 5.000 euro per spese per il personale e di 20.000 euro per beni strumentali.
Il regime forfettario 2017 è dunque un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisichela cui attività è di ridotte dimensioni. Tale regime consente di pagare una tassazione pari al 15% (5% per le nuove attività) calcolata su un reddito determinato in base a un coefficiente fisso, il quale dipende dal tipo di attività esercitata.
Tra le agevolazioni anche l’esonero da Iva, Irap e studi di settore. ll regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ed è stato successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. La prima cosa da dire è che il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, sempreché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e non si trovino in una delle cause di esclusione previste per la disapplicazione del regime.
Il regime forfettario, a differenza di altri regimi agevolati che sono applicabili solo alle nuove attività (nuove aperture di partita Iva), è applicabile sia alle nuove attività e anche ai soggetti già in attività. Sia per i contribuenti che aprono una nuova attività che per i soggetti titolari di partita Iva l’accesso al regime agevolato è vincolato a dei limiti di ricavi massimi. Attenzione, si parla di limite di ricavi e non di reddito. Si va dai 25mila euro di limite di ricavi per coloro che rientrano nell’ambito delle costruzioni e attività immobiliari, compresi gli intermediari del commercio, ai 30mila euro di limite massimo di ricavi per i professionisti che esercitano attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie e di istruzione, fino ai 50mila euro di limite massimo di ricavi del settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio.
I contribuenti che rientrano nei requisiti che vedremo, e nei limiti di ricavi sopra accennati, possono determinare il proprio reddito imponibile sul quale viene poi pagata un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuove attività) sulla base di un coefficiente di redditività, che dipende, insieme ai limiti dei ricavi, dal tipo di attività svolta. In sostanza il reddito imponibile per i contribuenti aderenti al regime forfettario si calcola applicando all’ammontare dei ricavi, o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice Ateco assegnato all’attività. Da tale reddito determinato secondo il principio di cassa, è possibile dedurre solo i contributi previdenziali. Quindi da quanto detto si ricava che ai fini della determinazione del reddito imponibile non si può dedurre alcuna spesa sostenta nel periodo tranne i contributi previdenziali versati.
Una volta determinato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, sostitutiva dell’imposta Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive cioè Irap. Da ciò si deduce che i soggetti aderenti al regime forfettario godono dell’esclusione dall’Irap. Il regime forfettario, a differenza di altri regimi in vigore prima dello stesso (si pensi al regime dei minimi), non prevede una scadenza relativa agli anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica come i trentacinque anni del regime dei minimi.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
Un regime che comporta diversi vantaggi. Dalle semplificazioni (esonero da Iva, Irap e studi di settore) all’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività, alla riduzione dei contributi Inps del 35%. Ma questo regime comporta anche dei limiti: ad esempio di 5.000 euro per spese per il personale e di 20.000 euro per beni strumentali.
Il regime forfettario 2017 è dunque un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisichela cui attività è di ridotte dimensioni. Tale regime consente di pagare una tassazione pari al 15% (5% per le nuove attività) calcolata su un reddito determinato in base a un coefficiente fisso, il quale dipende dal tipo di attività esercitata.
Tra le agevolazioni anche l’esonero da Iva, Irap e studi di settore. ll regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ed è stato successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. La prima cosa da dire è che il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, sempreché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e non si trovino in una delle cause di esclusione previste per la disapplicazione del regime.
Il regime forfettario, a differenza di altri regimi agevolati che sono applicabili solo alle nuove attività (nuove aperture di partita Iva), è applicabile sia alle nuove attività e anche ai soggetti già in attività. Sia per i contribuenti che aprono una nuova attività che per i soggetti titolari di partita Iva l’accesso al regime agevolato è vincolato a dei limiti di ricavi massimi. Attenzione, si parla di limite di ricavi e non di reddito. Si va dai 25mila euro di limite di ricavi per coloro che rientrano nell’ambito delle costruzioni e attività immobiliari, compresi gli intermediari del commercio, ai 30mila euro di limite massimo di ricavi per i professionisti che esercitano attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie e di istruzione, fino ai 50mila euro di limite massimo di ricavi del settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio.
I contribuenti che rientrano nei requisiti che vedremo, e nei limiti di ricavi sopra accennati, possono determinare il proprio reddito imponibile sul quale viene poi pagata un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuove attività) sulla base di un coefficiente di redditività, che dipende, insieme ai limiti dei ricavi, dal tipo di attività svolta. In sostanza il reddito imponibile per i contribuenti aderenti al regime forfettario si calcola applicando all’ammontare dei ricavi, o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice Ateco assegnato all’attività. Da tale reddito determinato secondo il principio di cassa, è possibile dedurre solo i contributi previdenziali. Quindi da quanto detto si ricava che ai fini della determinazione del reddito imponibile non si può dedurre alcuna spesa sostenta nel periodo tranne i contributi previdenziali versati.
Una volta determinato si applica l’imposta sostitutiva del 15%, sostitutiva dell’imposta Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive cioè Irap. Da ciò si deduce che i soggetti aderenti al regime forfettario godono dell’esclusione dall’Irap. Il regime forfettario, a differenza di altri regimi in vigore prima dello stesso (si pensi al regime dei minimi), non prevede una scadenza relativa agli anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica come i trentacinque anni del regime dei minimi.
Giorgio Guandalini
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