Se un francese eredita beni che sono in Italia
Sono un cittadino francese e ho ereditato da uno zio, anch'egli cittadino francese, residente in Francia ma con beni in Italia (un conto titoli, un appartamento e una cassetta di sicurezza). Chiedo...
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Sono un cittadino francese e ho ereditato da uno zio, anch'egli cittadino francese, residente in Francia ma con beni in Italia (un conto titoli, un appartamento e una cassetta di sicurezza). Chiedo delucidazioni sulle modalità di soggezione a imposizione in Italia dell’erede e, in particolare, chiarimenti sulle modalità di presentazione della denuncia di successione.
Va subito detto che in materia di soggettività passiva dell’imposta sulle successioni e donazioni, il decreto legislativo 346/1990 delimita territorialmente la pretesa impositiva italiana in base alla residenza del defunto “alla data dell’apertura della successione”.
In particolare, il decreto definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle successioni “mortis causa” stabilendo che l’imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati, nell’ipotesi in cui il defunto sia residente in Italia (il cosiddetto principio dell’imposizione globale). Il decreto stabilisce che “se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Pertanto, se suo zio era residente all’estero al momento dell’apertura della successione, come appare dal suo quesito, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in territorio italiano (il cosiddetto principio della territorialità).
Sempre al momento dell’apertura della successione è collegata la percezione dell’imposta, che non è subordinata dalla legge all’effettivo trasferimento del patrimonio (che avviene con l’accettazione dell’eredità), ma alla presentazione della dichiarazione, quest’ultima da effettuarsi “entro dodici mesi dalla data di apertura della successione”.
Il legislatore fiscale ha previsto che la residenza del defunto funga da criterio di individuazione dell’ufficio fiscale competente al ricevimento della dichiarazione di successione e al suo controllo. In particolare, l’art. 6 del D.Lgs. 346 in oggetto stabilisce che “competente per l’applicazione dell’imposta sulle successioni è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma”.
È da rilevare, tuttavia, che l’art. 6 citato, seppure non formalmente abrogato, risulta parzialmente modificato dall’articolo 15 della Legge 383/2001, ai sensi del quale “nel caso in cui il defunto era residente all’estero, l’ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima non è conosciuta, l’ufficio competente è quello di Roma”. Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto, non essendo stato modificato quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 346 del 1990 e, tuttavia, tale competenza risulta modificata dall’art. 15, comma 3, per l’ipotesi in cui il defunto non fosse residente in Italia. In questo caso la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Qualora quest’ultima sia sconosciuta, la dichiarazione va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “Roma 6”, a Roma, via Canton n. 20.
In conclusione, nel suo caso, il defunto, indipendentemente dalla cittadinanza, era residente in Francia al momento dell’apertura della successione e, pertanto, l’erede è soggetto passivo dell’imposta di successione italiana in relazione ai beni e ai diritti ivi situati, sulla base del summenzionato principio di territorialità.
Qualora sia sconosciuta l’ultima residenza italiana del dante causa, l’Ufficio delle Entrate di Roma 6 avrà competenza “residuale” a ricevere e controllare la dichiarazione di successione relativa ai beni e ai diritti esistenti in Italia.
Va subito detto che in materia di soggettività passiva dell’imposta sulle successioni e donazioni, il decreto legislativo 346/1990 delimita territorialmente la pretesa impositiva italiana in base alla residenza del defunto “alla data dell’apertura della successione”.
In particolare, il decreto definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle successioni “mortis causa” stabilendo che l’imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati, nell’ipotesi in cui il defunto sia residente in Italia (il cosiddetto principio dell’imposizione globale). Il decreto stabilisce che “se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Pertanto, se suo zio era residente all’estero al momento dell’apertura della successione, come appare dal suo quesito, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in territorio italiano (il cosiddetto principio della territorialità).
Sempre al momento dell’apertura della successione è collegata la percezione dell’imposta, che non è subordinata dalla legge all’effettivo trasferimento del patrimonio (che avviene con l’accettazione dell’eredità), ma alla presentazione della dichiarazione, quest’ultima da effettuarsi “entro dodici mesi dalla data di apertura della successione”.
Il legislatore fiscale ha previsto che la residenza del defunto funga da criterio di individuazione dell’ufficio fiscale competente al ricevimento della dichiarazione di successione e al suo controllo. In particolare, l’art. 6 del D.Lgs. 346 in oggetto stabilisce che “competente per l’applicazione dell’imposta sulle successioni è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma”.
È da rilevare, tuttavia, che l’art. 6 citato, seppure non formalmente abrogato, risulta parzialmente modificato dall’articolo 15 della Legge 383/2001, ai sensi del quale “nel caso in cui il defunto era residente all’estero, l’ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana; se quest’ultima non è conosciuta, l’ufficio competente è quello di Roma”. Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto, non essendo stato modificato quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 346 del 1990 e, tuttavia, tale competenza risulta modificata dall’art. 15, comma 3, per l’ipotesi in cui il defunto non fosse residente in Italia. In questo caso la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Qualora quest’ultima sia sconosciuta, la dichiarazione va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate di “Roma 6”, a Roma, via Canton n. 20.
In conclusione, nel suo caso, il defunto, indipendentemente dalla cittadinanza, era residente in Francia al momento dell’apertura della successione e, pertanto, l’erede è soggetto passivo dell’imposta di successione italiana in relazione ai beni e ai diritti ivi situati, sulla base del summenzionato principio di territorialità.
Qualora sia sconosciuta l’ultima residenza italiana del dante causa, l’Ufficio delle Entrate di Roma 6 avrà competenza “residuale” a ricevere e controllare la dichiarazione di successione relativa ai beni e ai diritti esistenti in Italia.
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