Spesometro, ecco tutte le regole
Chi è obbligato a presentarlo, chi è esonerato, cosa dichiarare. Si deve usare solo la via telematica
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Come ogni anno, aprile è il mese dello spesometro. I contribuenti dovranno infatti inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione polivalente relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA compiute nel 2016. La scadenza sarà doppia: oggi, 10 aprile, per i contribuenti mensili e 20 aprile per i contribuenti trimestrali. Si tratta dell’ultimo invio dello spesometro annuale, secondo quanto ricorda l’Agenzia delle Entrate sul proprio portale.
Ecco le principali informazioni da ricordare per tutti.
Chi è obbligato. Sono tenuti alla presentazione dello spesometro 2017: “tutti i soggetti passivi IVA (in contabilità ordinaria o semplificata) che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel corso del periodo d’imposta 2016”. Sono obbligati anche i seguenti soggetti: i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli art. 18 e 19 del D.P.R. n. 600/1973; enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 4, DPR 633/72); soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l’opzione ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 per la dispensa degli adempimenti IVA.
Chi è esonerato. Sono esonerati dallo spesometro 2017: i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario); i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 24.03.2017 ha confermato l’esonero per: commercianti al minuto e soggetti equiparati, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a 3.000 euro; tour operator, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro.
Cosa dichiarare. Occorre Comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva. Ma attenzione, avverte l’Agenzia, questa comunicazione è stata soppressa dal D.L. n. 193 del 2016 a partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017.
Come fare. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa il 2 agosto 2013. La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica oppure in forma aggregata.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
Ecco le principali informazioni da ricordare per tutti.
Chi è obbligato. Sono tenuti alla presentazione dello spesometro 2017: “tutti i soggetti passivi IVA (in contabilità ordinaria o semplificata) che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel corso del periodo d’imposta 2016”. Sono obbligati anche i seguenti soggetti: i soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli art. 18 e 19 del D.P.R. n. 600/1973; enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 4, DPR 633/72); soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l’opzione ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 per la dispensa degli adempimenti IVA.
Chi è esonerato. Sono esonerati dallo spesometro 2017: i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario); i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 24.03.2017 ha confermato l’esonero per: commercianti al minuto e soggetti equiparati, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a 3.000 euro; tour operator, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro.
Cosa dichiarare. Occorre Comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2016 per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva. Ma attenzione, avverte l’Agenzia, questa comunicazione è stata soppressa dal D.L. n. 193 del 2016 a partire dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017.
Come fare. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa il 2 agosto 2013. La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica oppure in forma aggregata.
Giorgio Guandalini
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