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Modena, la sentenza: «È il padre, però il suo cognome resti come secondo»

Carlo Gregori
Modena, la sentenza: «È il padre, però il suo cognome resti come secondo»

Il modenese non ha mai vissuto col figlio, ma vuole il riconoscimento nonostante la contrarietà della madre che lo considera inaffidabile. I giudici del Tribunale civile di Modena gli accordano la paternità solo a precise condizioni: che per quanto riguarda l'identità del bimbo il suo cognome segua quello della madre e che si impegni per educarlo in modo responsabile

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MODENA. Anche se quel padre non è mai stato presente in famiglia e, secondo la madre, mostra un atteggiamento prevaricatore e minaccioso col bambino, è giusto che sia riconosciuta la sua paternità, come è giusto che il suo cognome rientri in quello del bambino anche se solo dopo quello della madre. E, anche se la madre lo ritiene inaffidabile, per il bene del figlio lei deve abbassare i toni conflittuali e aiutarlo a “crescere” come padre perché la paternità richiede un «adeguato criterio di gradualità nello sviluppo dei rapporti con i figli».


La sentenza della Seconda Sezione del tribunale Civile di Modena affronta un caso complesso con tanti risvolti che attraversano la nuova legge sulla filiazione del 2012. La conclusione dei giudici è che ogni bambino ha diritto di essere riconosciuto da un padre, così come ogni padre ha diritto di esserlo attraverso il figlio.
Il caso è nato tre anni fa, quando Paolo (tutti i nomi sono di fantasia), modenese, si è rivolto al Tribunale civile per poter ottenere dall’Ufficiale di Stato civile comunale il riconoscimento del figlio, che allora aveva un solo anno. La madre Angela, che seguiva da sola il figlio, era contraria. La loro relazione era finita prima che lei mettesse alla luce il piccolo Alberto.


La sua contrarietà al riconoscimento nasceva dal fatto che riteneva quell’uomo un minaccioso prevaricatore «che impone la sua presenza senza rispettare i tempi del minore e senza rendersi conto che il minore, per la sua età, ha bisogno della presenza rassicurante della mamma». Il padre, al contrario, pretenderebbe di tenere con sé il piccolo, giorno e notte portandolo in vacanza lontano dalla madre, con la sua attuale compagna con la quale il bambino non ha alcuna relazione. Il padre inoltre non è affidabile – afferma la madre – perché in più di un’occasione ha mentito circa i luoghi dove portava il minore e più volte si è rifiutato di consegnarlo nonostante il bimbo, a notte fonda, piangesse e la chiamasse. Infine ha comportamenti antieducativi come lasciarlo giocare ai videogame fino a notte fonda.
A queste condizioni è giusto che un uomo reclami la paternità?


I giudici ricordano che in base alla nuova legge sulla filiazione «il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento». Ma «il riconoscimento non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio». E in questo caso i giudici notano un interesse superiore che li porta a una sentenza condizionata alla funzione di genitore che l’uomo così si accolla, dal momento che si accerta che esiste un interesse del bambino nell’essere riconosciuto dal padre.

Le lamentele della madre non sono ritenute rilevanti. Ci sono criteri più importanti da tenere presente: l’attribuzione di genitorialità, la riconoscibilità individuale e sociale dell’identità genitoriale attraverso il proprio cognome e l’effettivo e concreto esercizio della funzione di genitore. Il fatto di avere due genitori e di saperlo, poi, «assume un primario rilievo» nella vita di un uomo, è costitutivo della sua identità. Dare anche al piccolo Alberto il cognome di Paolo significa esercitare il suo diritto ad acquisire un’identità personale come figlio di madre e padre determinati.

La soluzione del giudici è, quindi, di aggiungere il cognome paterno dopo quello della madre. Quanto alla funzione di padre, i giudici scrivono che, nonostante le accuse di Angela, «non sono emersi elementi indiziari che inducano a dubitare della capacità genitoriale di Paolo e della sua idoneità alla funzione educativa».


La madre, nell’interesse del figlio «è tenuta non solo a far diminuire la conflittualità, ma anche a una collaborazione fattiva per l’instaurazione quanto più rapida possibile di una relazione positiva tra il bambino e il padre»; anche il padre deve abbassare i toni e rendersi disponibile a «un confronto aperto e collaborativo» adottando comportamenti e schemi educativi condivisi con la madre «evitando che il minore sperimenti una forte discontinuità tra l’ambiente materno e quello paterno». Per questo i genitori “sono chiamati a una duratura e quotidiana dimostrazione di responsabilità».

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