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Licenziato a Modena per furto ma troppo tardi: deve essere riassunto

di Carlo Gregori
Licenziato a Modena per furto ma troppo tardi: deve essere riassunto

La lettera di interruzione di rapporto inviata oltre i termini Il giudice ordina di riprendere il commesso e indennizzarlo

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MODENA. I titolari avevano licenziato in tronco il dipendente che seguiva il loro negozio dopo averlo accusato di rubare dei campioni. Ora il giudice del lavoro di Modena annulla il licenziamento perché la lettera che comunicava la fine del rapporto di lavoro per giusta causa è arrivata oltre i termini previsti dal contratto nazionale di lavoro. Il dipendente dovrà essere riassunto e gli verrà anche pagata un’indennità sostitutiva di preavviso.
La vicenda è accaduta nella nostra provincia nel marzo 2013. I titolari della società che gestisce farmacie avevano assunto un dipendente incaricato di tenere dietro da solo a una nuova parafarmacia. Dall’agosto 2012 questi - come ha spiegato al giudice nel suo ricorso contro il licenziamento - si era impegnato ad allestirla e ad avviarla senza essere pagato e ha anche sostenuto di non essere stato interamente pagato neppure dopo l’assunzione formale.
Tuttavia, è stato il furto di due prodotti campione a metterlo nei guai: se lui sostiene di essere stato autorizzato a portarli a casa, i datori di lavoro affermano senza mezzi termini che li ha rubati.
Proprio su questo episodio verteva la lettera di contestazione che i datori di lavoro gli hanno spedito il 19 marzo 2013. Per rispondere, il dipendente ha impiegato otto giorni: la sua giustificazione è arrivata il 27 marzo. Ma la lettera di licenziamento della società risulta spedita solo il 22 aprile.
Secondo i legali del dipendente, il licenziamento in tronco per giusta causa è stato un atto del tutto illegittimo e fuori dai tempi massimi previsti dal contratto nazionale di lavoro che prevede quindici giorni di tempo. Secondo i titolari invece il termine previsto non è perentorio e quindi i quindici giorni non sono così vincolanti.
Il giudice del lavoro ricorda che esiste un orientamento della giurisprudenza – da lui condiviso – che ritiene illegittimo il licenziamento dopo i termini previsti dal contratto collettivo nazionale per «l’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare, anche espulsiva». In questo caso il licenziamento del dipendente è stato tardivo e per questo illegittimo. Perciò il giudice ordina che si annullato e il dipendente deve essere riassunto entro tre giorni o, in alternativa, la società deve essere condannata la pagamento di una indennità di tre mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione globale.
L’indennità sostitutiva del preavviso, chiesta dal dipendente, secondo il giudice, fa parte di un orientamento consolidato: in caso di licenziamento illegittimo – come è risultato in questo caso - «sorge per il fatto che il rapporto è risolto».
L’indennità, in questo caso, compensa i danni derivanti dalla mancata giusta causa, mentre l’indennità sostitutiva del preavviso compensa il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Perciò la società è condannata a pagare 5.200 euro.
Al dipendente, invece, non spetta niente come retribuzione per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro. Infine, non ha provato di aver preso stipendi inferiori al dovuto o di aver lavorato più ore rispetto a quelle in busta paga.

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