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Dubbi sulla proprietà di un capannone

Dubbi sulla proprietà di un capannone

Ho acquistato la quota del socio accomandante di una società di cui sono l'unico altro socio in veste di accomandatario, divenendone unico socio e rimanendone unico socio senza procedere alla...

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Ho acquistato la quota del socio accomandante di una società di cui sono l'unico altro socio in veste di accomandatario, divenendone unico socio e rimanendone unico socio senza procedere alla sostituzione del socio accomandante entro i sei mesi successivi. Ho chiesto la cancellazione della società dal Registro delle Imprese omettendo la fase di liquidazione perché non esistono creditori, ma non ho considerato che questa è proprietaria di un capannone locato a terzi che non è stato, quindi, nè liquidato nè assegnato a soci e attualmente è intestato nei pubblici registri alla società cancellata. Come posso sistemare la situazione? Soprattutto, la proprietà del capannone a chi spetta?
Per rispondere al quesito con la necessaria sintesi, ma con la dovuta chiarezza, occorre individuare, prima di tutto, quali siano gli effetti della cancellazione della società di persone dal Registro delle Imprese. Il tema è stato, particolarmente trattato con riferimento alle società di capitali e si è affermata l'opinione secondo cui la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di capitali produce l'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti, ed i soci divengono, automaticamente, comproprietari dei beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.
Si ritiene, analogamente, che anche la cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone produca l'estinzione irreversibile della società non potendo affermarsi che la cancellazione produca effetti diversi a seconda del tipo di società poiché la norma dettata per la cancellazione delle società di capitali in realtà ha il significato di principio generale per cui la cancellazione dal Registro delle imprese comporta, per tutte le società, l'estinzione.
Qualora all'estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico che faccia capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci, in regime di comunione, i diritti e i beni non liquidati.
Applicando quanto sopra al caso prospettato dal lettore, poiché alla data di iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese della società in accomandita semplice divenuta unipersonale, la compagine sociale era costituita dall'unico socio accomandatario, è a tale socio che si è trasferita, automaticamente, per legge, a far data dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese, la proprietà del capannone in oggetto.
Dovrà essere perfezionato a cura dell'unico socio un atto dichiarativo, con il quale il socio dichiarerà di riconoscere che a far data dalla cancellazione della società nel Registro delle Imprese, è divenuto, per effetto di legge, automaticamente, pieno proprietario del capannone che costituisce una sopravvenienza attiva della società estinta e sulla base di tale atto sarà effettuata la corretta intestazione alla persona fisica dell'immobile nei Pubblici Registri.

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