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Le spese sanitarie all’estero 

Le spese sanitarie all’estero 

Per la detrazione il contribuente deve fare attenzione ai requisiti e alla documentazione necessaria

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Le spese mediche sostenute all'estero possono essere detraibili ma attenzione alle regole. In genere sono infatti soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Le spese sostenute all'estero sono meno rare di quello che si pensa. Ne sono un esempio le molte persone che ricorrono a dentisti nelle vicine Croazia e Slovenia. Però questo implica che ai fini della detraibilità deve essere conservata la seguente documentazione: per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e la quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali; per le protesi, che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi; per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Però, trattandosi di spese sanitarie estere, se redatte nella lingua originale, devono essere tradotte nei seguenti modi: se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Occorre poi fare attenzione a un'altra fattispecie: le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista

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