Ecco tutti i vantaggi utilizzando holding
L’utilizzo delle holding di famiglia consente di raggiungere diversi obiettivi di pianificazione in relazione all’eredità.È una società finanziaria che detiene il controllo di un gruppo d’imprese,...
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L’utilizzo delle holding di famiglia consente di raggiungere diversi obiettivi di pianificazione in relazione all’eredità.
È una società finanziaria che detiene il controllo di un gruppo d’imprese, prevedendone il controllo unitario e regole precise di gestione e di direzione. La forma societaria ottimale è la società di capitali, poiché dotata di autonomia patrimoniale e giuridica. Si può così raggiungere un elevato grado di tutela patrimoniale dei soci. Altri benefici derivano dalla gestione più efficiente del proprio patrimonio, imputando le partecipazioni nelle società operative in capo a un unico soggetto (la holding). Inoltre, ne derivano importanti applicazioni per i futuri passaggi generazionali: diventa, infatti, molto più semplice trasferire un corpo unico, già ottimizzato a livello aziendale.
Questo strumento gode dei regimi fiscali propri dei soggetti IRES: il trattamento fiscale dei dividendi corrisposti dalle società controllate e il regime di capital gain che, in alcune situazioni, è esente da tassazione in misura del 95% (participation exemption). Lo stesso patrimonio immobiliare dell’imprenditore può, attraverso la holding, essere gestito in modo più efficiente. Bisogna però prestare molta attenzione alla strutturazione della stessa, per non incorrere in regimi fiscali svantaggiosi.
Le holding costituite sotto forma di società di capitali saranno dunque soggette all’imposta sul reddito delle società, che producono sempre e soltanto reddito di impresa, l’utile rappresenta il punto di partenza per arrivare al reddito imponibile e alla relativa imposta di competenza.
La riforma fiscale ha introdotto il regime della participation exemption, che prevede l’esenzione d’imposizione, nella misura del 95% delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazione.
Il fatto che il legislatore abbia introdotto questa forma di esenzione dipende dalla volontà di far “rientrare” il fenomeno delle “holding olandesi, lussemburghesi, le cosiddette CFC (Controlled Foreign Company), che hanno visto ultimamente anche Ferrari Spa sulla cronaca per predette scelte fiscali. La finalità sarebbe, quindi, quella di favorire la costituzione di “holding italiane” e far rientrare strutture societarie di fatto italiane.
In base alla norma lett c) art. 87, comma 1, TUIR è necessario che la società partecipata non sia fiscalmente residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato.
Il predetto requisito deve sussistere, al momento del realizzo, ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente il realizzo stesso. Tuttavia, nel caso di partecipazione in una società residente in un “paradiso fiscale”, la plusvalenza può comunque beneficiare del regime di esenzione, laddove si dimostri che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
Per evitare il fenomeno di localizzazione delle strutture societarie in Paesi dove si possa godere di fiscalità privilegiata, è stata introdotta la comune regola di imputazione dei redditi per trasparenza in capo al soggetto controllante residente italiano, del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato, a prescindere dal momento della distribuzione del dividendo.
Umberto Artioli Gnoli
info@artiolignoli.com
È una società finanziaria che detiene il controllo di un gruppo d’imprese, prevedendone il controllo unitario e regole precise di gestione e di direzione. La forma societaria ottimale è la società di capitali, poiché dotata di autonomia patrimoniale e giuridica. Si può così raggiungere un elevato grado di tutela patrimoniale dei soci. Altri benefici derivano dalla gestione più efficiente del proprio patrimonio, imputando le partecipazioni nelle società operative in capo a un unico soggetto (la holding). Inoltre, ne derivano importanti applicazioni per i futuri passaggi generazionali: diventa, infatti, molto più semplice trasferire un corpo unico, già ottimizzato a livello aziendale.
Questo strumento gode dei regimi fiscali propri dei soggetti IRES: il trattamento fiscale dei dividendi corrisposti dalle società controllate e il regime di capital gain che, in alcune situazioni, è esente da tassazione in misura del 95% (participation exemption). Lo stesso patrimonio immobiliare dell’imprenditore può, attraverso la holding, essere gestito in modo più efficiente. Bisogna però prestare molta attenzione alla strutturazione della stessa, per non incorrere in regimi fiscali svantaggiosi.
Le holding costituite sotto forma di società di capitali saranno dunque soggette all’imposta sul reddito delle società, che producono sempre e soltanto reddito di impresa, l’utile rappresenta il punto di partenza per arrivare al reddito imponibile e alla relativa imposta di competenza.
La riforma fiscale ha introdotto il regime della participation exemption, che prevede l’esenzione d’imposizione, nella misura del 95% delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazione.
Il fatto che il legislatore abbia introdotto questa forma di esenzione dipende dalla volontà di far “rientrare” il fenomeno delle “holding olandesi, lussemburghesi, le cosiddette CFC (Controlled Foreign Company), che hanno visto ultimamente anche Ferrari Spa sulla cronaca per predette scelte fiscali. La finalità sarebbe, quindi, quella di favorire la costituzione di “holding italiane” e far rientrare strutture societarie di fatto italiane.
In base alla norma lett c) art. 87, comma 1, TUIR è necessario che la società partecipata non sia fiscalmente residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato.
Il predetto requisito deve sussistere, al momento del realizzo, ininterrottamente almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente il realizzo stesso. Tuttavia, nel caso di partecipazione in una società residente in un “paradiso fiscale”, la plusvalenza può comunque beneficiare del regime di esenzione, laddove si dimostri che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
Per evitare il fenomeno di localizzazione delle strutture societarie in Paesi dove si possa godere di fiscalità privilegiata, è stata introdotta la comune regola di imputazione dei redditi per trasparenza in capo al soggetto controllante residente italiano, del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato, a prescindere dal momento della distribuzione del dividendo.
Umberto Artioli Gnoli
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