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Le conseguenze della riconciliazione

Le conseguenze della riconciliazione

Mia moglie ed io ci siamo separati consensualmente nell’anno 1995. Successivamente con dichiarazione resa dinanzi all’Ufficio dello Stato Civile nell’anno 2007, abbiamo dato atto che ci siamo...

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Mia moglie ed io ci siamo separati consensualmente nell’anno 1995. Successivamente con dichiarazione resa dinanzi all’Ufficio dello Stato Civile nell’anno 2007, abbiamo dato atto che ci siamo riconciliati già nel 2005. È mia intenzione oggi procedere all'acquisto di un appartamento e, poiché spendo denaro personale, intenderei intestarmelo in via esclusiva. Vorrei sapere in che regime siamo mia moglie ed io, separazione dei beni o in comunione, e, in quest'ultimo caso, se dobbiamo fare una convenzione matrimoniale per scegliere la separazione.

Preliminarmente è necessario puntualizzare che al verificarsi della riconciliazione è generalmente riconosciuto, anche nella giurisprudenza, il ripristino dell’originario regime di comunione legale dei beni, e ciò sostanzialmente sulla base della lettera dell’art. 157 c.c., per il quale con la riconciliazione cessano gli effetti della sentenza di separazione personale e anche il regime di separazione dei beni giacché quando i coniugi si riconciliano, si ricostituisce il consortium coniugalis, così come disciplinato dalle norme costituzionali, in tutte le sue accezioni, quindi anche in quella patrimoniale . La Suprema Corte in particolare, avuto riguardo alle esigenze dei coniugi e alla necessità di contemperare i diversi interessi coinvolti nella vicenda, ha ritenuto di dover distinguere, da un lato, i rapporti interni fra i coniugi, e dall'altro, i rapporti esterni con i terzi, sostenendo che a fronte dell’evento riconciliativo, ferma la ricostituzione della comunione fra i coniugi, gli stessi avrebbero l'onere di pubblicizzarlo se vogliono opporre ai terzi la ricostituzione della detta comunione.

Non mancano tuttavia contrarie tesi, secondo le quali la riconciliazione non fa venir meno gli effetti della separazione sul regime patrimoniale (instauratasi in forza della separazione personale), per cui se i coniugi, riconciliati intendono ricostituire, oltre alla comunione spirituale, anche l’originario regime patrimoniale, debbono stipulare una apposita convenzione matrimoniale. Pur registrandosi l’esistenza di posizioni variegate assunte in dottrina come in giurisprudenza intorno agli effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale dei coniugi, nella risoluzione del caso di specie si impone di avere in considerazione l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, la quale sull’altare del favor matrimonii ha riconosciuto una forte vis espansiva alla riconciliazione, riconducendovi l’effetto di ripristinare (ex nunc ovvero non retroattivo) lo stato di comunione originario, considerato quale regime che integra una della scelte fondamentali del legislatore della riforma.

Nel caso di specie, con riconciliazione annotata nell’atto di matrimonio, sembra doversi ritenere che l’attuale regime patrimoniale dei coniugi sia quello “originario” della comunione legale.

Di conseguenza, la possibilità per il singolo coniuge di acquistare in via esclusiva la piena proprietà di un immobile, parrebbe presupporre una convenzione di scelta del regime della separazione dei beni.



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