Irap e studi medici convenzionati
La Cassazione ha stabilito una serie di criteri che possono contrastare l’applicazione della tassa
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L'assoggettabilità all'Irap e le libere professioni sono da sempre stato oggetto di dibattito e di discussione sia dottrinale che giurisprudenziale. In particolare vorremmo occuparci di un caso molto diffuso e cioè quello dei medici convenzionati che operano in studi associati. Tutto questo va sempre confrontato con il principio fondamentale che è quello dell'esistenza della "autonoma organizzazione".
Nello specifico, un primo grande aiuto è arrivato con l’ordinanza n. 6330 del 27 marzo 2015, in cui la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap in riferimento agli studi medici associati convenzionati con il servizio sanitario nazionale (Ssn). La Cassazione fornisce una interpretazione basata sul fatto che : "la medicina di gruppo realizza un fenomeno di aggregazione di interessi, riconducibile ad un’associazione atipica che costituisce modalità organizzativa del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi". Questa è una delle numerose sentenze contrastanti. Alcune hanno ritenuto che l'attività medica di tali soggetti fosse in ogni caso imponibile Irap (Cass. 28 novembre 2014, n. 25315; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317).
Altre invece hanno ammesso la possibilità che il reddito dello studio sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 6 marzo 2015, 4578; Cass. 19 dicembre 2014, n. 27007; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1575). Questa sentenza del 2015 ha però aperto un varco fondamentale, per quel che concerne gli studi medici associati convenzionati, perché ha chiarito che la disponibilità da parte dei medici di strumenti di diagnosi, anche complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi dell’Irap, poichè, sul piano della loro funzione: "l’attività del medico in regime di convenzione è volta a migliorare l’effettiva tutela della salute, prima che alla produzione del lucro per il professionista".
Allo stesso modo, l’utilizzo da parte dei medici convenzionati di uno studio avente le caratteristiche previste dall’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in quanto obbligatorio ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non genera obbligatoriamente un presupposto di assoggettabilità all'Irap. Nella specifico, l’art. 22 della convenzione dispone che : " lo studio del medico convenzionato debba essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate". Tutto ciò al fine di rispondere " alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace".
Già con la circolare n. 28/E del 2010 l’Agenzia delle entrate ha affermato che la disponibilità di uno studio attrezzato non può essere considerata indice di assoggettabilità Irap poiché le attrezzature detenute, in base ai parametri della convenzione con il Ssn, rientrerebbero nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Infine la sentenza della Cassazione n. 7291 del 13 /04/2016 è arrivata a dirimere ogni controversia. Nel senso che lo svolgimento in forma associata dell’attività medica di medicina generale non è assimilabile alle altre associazioni professionali (avvocati, ingegneri e commercialisti). Non solo la sentenza si limita a dire ciò, ma estende il concetto anche alla presenza di spese sostenute per terzi collaboratori, quali una segretaria o un’infermiera. Tutte queste caratteristiche non sono idonee per individuare l'imponibilità Irap e per stabilire il concetto di autonoma organizzazione. Questo caso è molto comune, perchè spesso molti medici di base convenzionati cercano di unire le proprie forze al fine di dividere molte spese.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
Nello specifico, un primo grande aiuto è arrivato con l’ordinanza n. 6330 del 27 marzo 2015, in cui la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla sussistenza del presupposto impositivo dell’Irap in riferimento agli studi medici associati convenzionati con il servizio sanitario nazionale (Ssn). La Cassazione fornisce una interpretazione basata sul fatto che : "la medicina di gruppo realizza un fenomeno di aggregazione di interessi, riconducibile ad un’associazione atipica che costituisce modalità organizzativa del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi". Questa è una delle numerose sentenze contrastanti. Alcune hanno ritenuto che l'attività medica di tali soggetti fosse in ogni caso imponibile Irap (Cass. 28 novembre 2014, n. 25315; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317).
Altre invece hanno ammesso la possibilità che il reddito dello studio sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 6 marzo 2015, 4578; Cass. 19 dicembre 2014, n. 27007; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1575). Questa sentenza del 2015 ha però aperto un varco fondamentale, per quel che concerne gli studi medici associati convenzionati, perché ha chiarito che la disponibilità da parte dei medici di strumenti di diagnosi, anche complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi dell’Irap, poichè, sul piano della loro funzione: "l’attività del medico in regime di convenzione è volta a migliorare l’effettiva tutela della salute, prima che alla produzione del lucro per il professionista".
Allo stesso modo, l’utilizzo da parte dei medici convenzionati di uno studio avente le caratteristiche previste dall’articolo 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in quanto obbligatorio ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non genera obbligatoriamente un presupposto di assoggettabilità all'Irap. Nella specifico, l’art. 22 della convenzione dispone che : " lo studio del medico convenzionato debba essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate". Tutto ciò al fine di rispondere " alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace".
Già con la circolare n. 28/E del 2010 l’Agenzia delle entrate ha affermato che la disponibilità di uno studio attrezzato non può essere considerata indice di assoggettabilità Irap poiché le attrezzature detenute, in base ai parametri della convenzione con il Ssn, rientrerebbero nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Infine la sentenza della Cassazione n. 7291 del 13 /04/2016 è arrivata a dirimere ogni controversia. Nel senso che lo svolgimento in forma associata dell’attività medica di medicina generale non è assimilabile alle altre associazioni professionali (avvocati, ingegneri e commercialisti). Non solo la sentenza si limita a dire ciò, ma estende il concetto anche alla presenza di spese sostenute per terzi collaboratori, quali una segretaria o un’infermiera. Tutte queste caratteristiche non sono idonee per individuare l'imponibilità Irap e per stabilire il concetto di autonoma organizzazione. Questo caso è molto comune, perchè spesso molti medici di base convenzionati cercano di unire le proprie forze al fine di dividere molte spese.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
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