Due padri per un bimbo, il giudice dice no
di Carlo Gregori
Disconosciuto come genitore l’ex marito di una donna che in realtà aveva avuto il figlio da un altro uomo con cui oggi vive
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Un bambino non può avere due padri. Non può crescere confuso chiamando “papà” due persone diverse: l’uomo che oggi vive con la madre e l’uomo che un tempo era sposato con lei. Ha diritto a «superare definitivamente l’angosciante incertezza esistenziale in cui versa da almeno cinque anni, peraltro esaltata dalla spietata ostilità tra i coniugi separati». Per questi motivi il Tribunale Civile di Modena ha emesso una sentenza che ordina il disconoscimento della paternità dell’uomo che era ufficialmente il padre del ragazzo (e che lo registrò all’anagrafe), anche se questi si rifiuta di sottoporsi ai test e non si presenta alle convocazioni del perito del giudice.
La sentenza depositata dal Secondo Collegio Civile riguarda un caso intricato nato dalla scioccante scoperta di un uomo sulla infedeltà della moglie che intratteneva una relazione sessuale fissa con un parente che abitava vicino a casa, anche lui sposato.
Il bambino, oggi “grande”, abita da cinque anni a Modena. Quello che è ufficialmente suo padre è rimasto nella sua città di origine. Lui invece vive con la madre e il suo compagno. E chiama anche lui “papà”. È un fatto rilevato anche dai servizi sociali qualche anno fa e segnalato come destabilizzante per la sua personalità, dal momento che fa confusione sui ruoli, se mai sa o abbia capito cosa è successo.
È stata la madre a prendere l’iniziativa e cercare di riordinare questa situazione. La donna si è separata dal marito: tra i due i rapporti si sono definitivamente deteriorati da quando lui ha scoperto che l’adulterio era una relazione fissa. Separatasi e trasferitasi, lei ha avviato una procedura per modificare la paternità del figlio. Risulta all’atto di nascita, infatti, che il ragazzo è figlio del suo ex marito: fu lui stesso a iscrivere come tale il neonato all’anagrafe della loro città d’origine. L’iter legale avviato dalla donna ha portato nel 2013 alla dichiarazione di uno specialista che attesta che in realtà il vero padre di suo figlio è il compagno attuale. Una «paternità praticamente provata» con un esame molecolare di compatibilità biologica. Quando ha saputo, l’ex marito ha replicato secco: «Il mio avvocato me l’ha detto ma io non ne voglio sapere». Da allora l’uomo ha insistito nella sua intransigente volontà di evitare di sottoporsi al Dna e alle audizioni con il perito del giudice. Per sei convocazioni non si è presentato: una volta aveva bisogno di riposo, un’altra non aveva soldi per il viaggio, poi soffriva di claustrofobia all’idea di prendere il treno ecc. Alla fine ha detto chiaramente di non voler subire altri choc, per questo ha deciso di non sottoporsi ai test. I giudici hanno preso atto che l’uomo si è rifiutato di collaborare. E hanno aggiunto che «deve ritenersi adeguatamente provato che l’uomo non è padre del ragazzo».
E il bambino? I giudici spiegano che è lui ad avere la priorità su tutto, come ha spiegato la Cassazione: «Il diritto di un figlio a uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti dell’identità personale che accompagna la vita individuale» e non solo quando si è minorenni.
Per questo i giudici riconoscono che prevale l’interesse del ragazzo: deve superare la confusione e l’angoscia sulla figura del padre sapendo che non ne ha due, ma non solo. E che non è l’ex marito della madre che lo ha registrato all’anagrafe. Perciò i giudici ordinano all’ufficiale anagrafico della sua città di modificare l’atto di nascita.
La sentenza depositata dal Secondo Collegio Civile riguarda un caso intricato nato dalla scioccante scoperta di un uomo sulla infedeltà della moglie che intratteneva una relazione sessuale fissa con un parente che abitava vicino a casa, anche lui sposato.
Il bambino, oggi “grande”, abita da cinque anni a Modena. Quello che è ufficialmente suo padre è rimasto nella sua città di origine. Lui invece vive con la madre e il suo compagno. E chiama anche lui “papà”. È un fatto rilevato anche dai servizi sociali qualche anno fa e segnalato come destabilizzante per la sua personalità, dal momento che fa confusione sui ruoli, se mai sa o abbia capito cosa è successo.
È stata la madre a prendere l’iniziativa e cercare di riordinare questa situazione. La donna si è separata dal marito: tra i due i rapporti si sono definitivamente deteriorati da quando lui ha scoperto che l’adulterio era una relazione fissa. Separatasi e trasferitasi, lei ha avviato una procedura per modificare la paternità del figlio. Risulta all’atto di nascita, infatti, che il ragazzo è figlio del suo ex marito: fu lui stesso a iscrivere come tale il neonato all’anagrafe della loro città d’origine. L’iter legale avviato dalla donna ha portato nel 2013 alla dichiarazione di uno specialista che attesta che in realtà il vero padre di suo figlio è il compagno attuale. Una «paternità praticamente provata» con un esame molecolare di compatibilità biologica. Quando ha saputo, l’ex marito ha replicato secco: «Il mio avvocato me l’ha detto ma io non ne voglio sapere». Da allora l’uomo ha insistito nella sua intransigente volontà di evitare di sottoporsi al Dna e alle audizioni con il perito del giudice. Per sei convocazioni non si è presentato: una volta aveva bisogno di riposo, un’altra non aveva soldi per il viaggio, poi soffriva di claustrofobia all’idea di prendere il treno ecc. Alla fine ha detto chiaramente di non voler subire altri choc, per questo ha deciso di non sottoporsi ai test. I giudici hanno preso atto che l’uomo si è rifiutato di collaborare. E hanno aggiunto che «deve ritenersi adeguatamente provato che l’uomo non è padre del ragazzo».
E il bambino? I giudici spiegano che è lui ad avere la priorità su tutto, come ha spiegato la Cassazione: «Il diritto di un figlio a uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti dell’identità personale che accompagna la vita individuale» e non solo quando si è minorenni.
Per questo i giudici riconoscono che prevale l’interesse del ragazzo: deve superare la confusione e l’angoscia sulla figura del padre sapendo che non ne ha due, ma non solo. E che non è l’ex marito della madre che lo ha registrato all’anagrafe. Perciò i giudici ordinano all’ufficiale anagrafico della sua città di modificare l’atto di nascita.
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