I piani patrimoniali con patti di famiglia
Oggi trattiamo il tema dei patti di famiglia nella pianificazione patrimoniale. L’utilizzo dei patti di famiglia nella pianificazione patrimoniale consente all’imprenditore di poter disporre della...
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Oggi trattiamo il tema dei patti di famiglia nella pianificazione patrimoniale.
L’utilizzo dei patti di famiglia nella pianificazione patrimoniale consente all’imprenditore di poter disporre della propria impresa, definendo un legittimario che possieda competenze e capacità per assicurare la cosiddetta continuità aziendale.
I patti di famiglia sono stati introdotti in Italia con la legge del 14 febbraio 2006 n 55, modificando l’articolo 458 del codice civile.
La finalità dei patti di famiglia riguarda soprattutto la salvaguardia dell’imprenditorialità italiana ed il suo mantenimento per favorire i livelli occupazionali del sistema economico.
I “patti di famiglia” si distinguono in: inter vivos, endofamiliari, immediati e tipici.
Si ritiene che per essere considerato valido un patto familiare debba essere derivato da una funzione economico sociale per questo la causa del contratto deve essere rinvenuta nella disciplina della successione nell’impresa con atto tra vivi.
L’imprenditore ovvero il disponente, trasferisce al discendente (il figlio o il nipote) la conduzione della sua attività. Il disponente potrà essere sia l’imprenditore sia il titolare delle partecipazioni societarie.
La seconda figura è quella dell’assegnatario ovvero colui che viene ritenuto capace di prendere in mano l’azienda.
È importante precisare che tale figura possa essere un discendente dell’imprenditore, ovvero un figlio o un nipote, sono esclusi da tale ruolo il coniuge, i genitori o i fratelli del disponente.
Anche qui in caso di pluralità di assegnatari potranno ricevere i beni dell’azienda separatamente. Il coniuge o gli altri legittimari che non hanno partecipato al patto, all’apertura della successione del disponente, possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento di una somma corrispondente al valore delle loro quote di legittima, aumentata degli interessi legali.
Qualora tale somma non sia stata pagata, I legittimari non partecipanti potranno impugnare il patto di famiglia.
In base all’articolo 768-sexies codice civile. Il bene oggetto del patto è l’azienda ovvero il suo trasferimento totale o parziale, intesa come “ il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” ex articolo 2555 codice civile.
Essa potrà essere sia un’impresa che svolga attività commerciale che attività agricola. Per alcuni il trasferimento potrà essere limitato ha una sola quota di comproprietà dell’azienda stessa, per altri invece sarebbe consentito il trasferimento di un’azienda che disponete ha concesso in affitto, uso o usufrutto o comodato a terzi.
Il patto di famiglia prevede che si possano escludere dall’ambito della trasferta visibilità categoria come crediti, debiti aziendali che contratti aziendali si possono altresì includere insegna, marchi e brevetti.
Un po’ più di battuto il tema delle partecipazioni aziendali. Il trattamento fiscale riguarda i potenziali soggetti passivi coinvolti che sono: il disponente, l’assegnatario i legittimari non assegnatari.
Relativamente invece alle imposte indirette con riferimento ai patti di famiglia, la disposizione si applica ai patti stipulati dal primo gennaio 2007. È prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di aziende o di rami d’azienda di quote sociali e di azioni effettuate anche tramite i patti di famiglia a beneficio dei discendenti del coniuge. Secondo la disciplina fiscale dei patti di famiglia, art 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 in materia di successioni e donazioni.
Tutto ciò evidentemente a condizione che gli assegnatari continuino ad esercitare l’attività di impresa o ne detengano il controllo della stessa per un periodo non inferiore a cinque anni.
Seppur i patti familiari siano apprezzabili nelle intenzioni, sono solo pochi gli imprenditori che li hanno utilizzati, questo perché le norme lasciano troppi spazi all’interpretazione nella loro applicazione.
Umberto Artioli Gnoli
info@artiolignoli.com
L’utilizzo dei patti di famiglia nella pianificazione patrimoniale consente all’imprenditore di poter disporre della propria impresa, definendo un legittimario che possieda competenze e capacità per assicurare la cosiddetta continuità aziendale.
I patti di famiglia sono stati introdotti in Italia con la legge del 14 febbraio 2006 n 55, modificando l’articolo 458 del codice civile.
La finalità dei patti di famiglia riguarda soprattutto la salvaguardia dell’imprenditorialità italiana ed il suo mantenimento per favorire i livelli occupazionali del sistema economico.
I “patti di famiglia” si distinguono in: inter vivos, endofamiliari, immediati e tipici.
Si ritiene che per essere considerato valido un patto familiare debba essere derivato da una funzione economico sociale per questo la causa del contratto deve essere rinvenuta nella disciplina della successione nell’impresa con atto tra vivi.
L’imprenditore ovvero il disponente, trasferisce al discendente (il figlio o il nipote) la conduzione della sua attività. Il disponente potrà essere sia l’imprenditore sia il titolare delle partecipazioni societarie.
La seconda figura è quella dell’assegnatario ovvero colui che viene ritenuto capace di prendere in mano l’azienda.
È importante precisare che tale figura possa essere un discendente dell’imprenditore, ovvero un figlio o un nipote, sono esclusi da tale ruolo il coniuge, i genitori o i fratelli del disponente.
Anche qui in caso di pluralità di assegnatari potranno ricevere i beni dell’azienda separatamente. Il coniuge o gli altri legittimari che non hanno partecipato al patto, all’apertura della successione del disponente, possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento di una somma corrispondente al valore delle loro quote di legittima, aumentata degli interessi legali.
Qualora tale somma non sia stata pagata, I legittimari non partecipanti potranno impugnare il patto di famiglia.
In base all’articolo 768-sexies codice civile. Il bene oggetto del patto è l’azienda ovvero il suo trasferimento totale o parziale, intesa come “ il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” ex articolo 2555 codice civile.
Essa potrà essere sia un’impresa che svolga attività commerciale che attività agricola. Per alcuni il trasferimento potrà essere limitato ha una sola quota di comproprietà dell’azienda stessa, per altri invece sarebbe consentito il trasferimento di un’azienda che disponete ha concesso in affitto, uso o usufrutto o comodato a terzi.
Il patto di famiglia prevede che si possano escludere dall’ambito della trasferta visibilità categoria come crediti, debiti aziendali che contratti aziendali si possono altresì includere insegna, marchi e brevetti.
Un po’ più di battuto il tema delle partecipazioni aziendali. Il trattamento fiscale riguarda i potenziali soggetti passivi coinvolti che sono: il disponente, l’assegnatario i legittimari non assegnatari.
Relativamente invece alle imposte indirette con riferimento ai patti di famiglia, la disposizione si applica ai patti stipulati dal primo gennaio 2007. È prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di aziende o di rami d’azienda di quote sociali e di azioni effettuate anche tramite i patti di famiglia a beneficio dei discendenti del coniuge. Secondo la disciplina fiscale dei patti di famiglia, art 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 in materia di successioni e donazioni.
Tutto ciò evidentemente a condizione che gli assegnatari continuino ad esercitare l’attività di impresa o ne detengano il controllo della stessa per un periodo non inferiore a cinque anni.
Seppur i patti familiari siano apprezzabili nelle intenzioni, sono solo pochi gli imprenditori che li hanno utilizzati, questo perché le norme lasciano troppi spazi all’interpretazione nella loro applicazione.
Umberto Artioli Gnoli
info@artiolignoli.com
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