IL CASO DI UN 66ENNE “DIFFICILE”
Il giudice: «I servizi sociali non si appoggino al tribunale»
I Servizi sociali devono fare il loro lavoro: assistere. Non possono rivolgersi al tribunale civile sperando di risolvere i loro problemi chiedendo a un giudice di limitare la capacità di agire di...
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I Servizi sociali devono fare il loro lavoro: assistere. Non possono rivolgersi al tribunale civile sperando di risolvere i loro problemi chiedendo a un giudice di limitare la capacità di agire di una persona seguita che ha un atteggiamento “difficile” col denaro. Questa la sentenza emessa dal giudice Masone del Tribunale civile in merito a una richiesta dei Servizi sociali di un Comune della nostra provincia per un assistito che sostiene essere “nell’impossibilità di provvedergli”.
Si tratta di un uomo di 66 anni per il quale il Comune, attraverso i Servizi sociali, aveva chiesto al giudice la nomina di un amministratore di sostegno. Una persona invalida all’80% che soffre di obesità grave e ipertensione. Tuttavia, il motivo della richiesta di chi dovrebbe assisterlo sta solo nella difficoltà della gestione dei suoi interessi patrimoniali. Questa persona abita in un appartamento “popolare” Acer ed è titolare di una pensione di invalidità, ma al giudice non risulta impedita dal compiere tutto ciò che serve nella vita quotidiana, come l’uomo stesso ha dichiarato in udienza. Ha invece sottolineato al giudice di avere un problema serio di gestione del denaro.
I Servizi sociali hanno confermato che «la situazione debitoria è gravemente compromessa»: deve soldi all’Acer, per spese scolastiche non saldate, per le utenze di luci e acqua e gas, per pignoramenti. Tutto questo nonostante gli aiuti forniti, le agevolazioni tariffari, le esenzioni dai servizi comunali e i piani di rientro dai debiti. Questa cattiva gestione finanziaria non è però dovuta a problemi psichiatrici. Per questo il giudice rifiuta la nomina dell’amministratore di sostegno: quell’uomo ha dei problemi gravi, certo, ma non per questo va limitata la sua libertà di azione.
Il giudice però non risparmia una stoccata al Servizio sociale. Scrive: «È e rimane compito specifico e istituzionale dell’ente locale di assistenza fornire appunto “assistenza” ai nuclei familiari in difficoltà secondo modalità prescelte piuttosto che sollecitare un intervento improprio dall’autorità giudiziaria per limitare la capacità di agire della persona in difficoltà».
Carlo Gregori
Si tratta di un uomo di 66 anni per il quale il Comune, attraverso i Servizi sociali, aveva chiesto al giudice la nomina di un amministratore di sostegno. Una persona invalida all’80% che soffre di obesità grave e ipertensione. Tuttavia, il motivo della richiesta di chi dovrebbe assisterlo sta solo nella difficoltà della gestione dei suoi interessi patrimoniali. Questa persona abita in un appartamento “popolare” Acer ed è titolare di una pensione di invalidità, ma al giudice non risulta impedita dal compiere tutto ciò che serve nella vita quotidiana, come l’uomo stesso ha dichiarato in udienza. Ha invece sottolineato al giudice di avere un problema serio di gestione del denaro.
I Servizi sociali hanno confermato che «la situazione debitoria è gravemente compromessa»: deve soldi all’Acer, per spese scolastiche non saldate, per le utenze di luci e acqua e gas, per pignoramenti. Tutto questo nonostante gli aiuti forniti, le agevolazioni tariffari, le esenzioni dai servizi comunali e i piani di rientro dai debiti. Questa cattiva gestione finanziaria non è però dovuta a problemi psichiatrici. Per questo il giudice rifiuta la nomina dell’amministratore di sostegno: quell’uomo ha dei problemi gravi, certo, ma non per questo va limitata la sua libertà di azione.
Il giudice però non risparmia una stoccata al Servizio sociale. Scrive: «È e rimane compito specifico e istituzionale dell’ente locale di assistenza fornire appunto “assistenza” ai nuclei familiari in difficoltà secondo modalità prescelte piuttosto che sollecitare un intervento improprio dall’autorità giudiziaria per limitare la capacità di agire della persona in difficoltà».
Carlo Gregori
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