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I problemi fiscali dovuti all’eredità

Ereditare un patrimonio, per quanto possa rappresentare un arricchimento, comporta anche imposizioni di natura fiscale. Vediamo, quindi, le mosse giuste da compiere per cercare di limitare, se non...

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Ereditare un patrimonio, per quanto possa rappresentare un arricchimento, comporta anche imposizioni di natura fiscale. Vediamo, quindi, le mosse giuste da compiere per cercare di limitare, se non proprio di ridurre, le tasse che gli eredi dovranno versare.

Normalmente, questi sono obbligati al pagamento in proporzione a quanto hanno ricevuto, ma può anche accadere che il testatore abbia disposto una volontà diversa, ossia che rispondano “solidalmente”. La differenza è fondamentale.

Nel primo caso il creditore del de cuius potrà richiedere all’erede il pagamento del debito proporzionalmente a quanto ricevuto, mentre nel secondo caso al singolo erede potrà essere richiesto il pagamento dell’intero debito (salvo il diritto di rivalsa del coerede verso gli altri).

Quanto ai crediti essi non si dividono tra gli eredi automaticamente, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. In Italia sono in vigore le imposte di successione e donazione. Questo significa che i trasferimenti dei beni e delle proprietà fatte con donazione e successione sono soggetti ad un prelievo fiscale, che varia a seconda: dell’entità dell’eredità, del grado di parentela col defunto. Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi che beneficiano dei seguenti beni e diritti: beni immobili e diritti reali immobiliari, azioni a partecipazione societaria, obbligazioni, aziende. Ci sono beni che, pur appartenendo al defunto, non vengono calcolati nell’asse ereditario e quindi sono esclusi dalla tassazione, con notevole risparmio per gli eredi: le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie e stipulate dal defunto; i crediti oggetto di controversia e non definiti giudizialmente o con transazione alla data dell’apertura della successione; i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice; i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione; i beni culturali se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione; i titoli del debito pubblico, tra cui si intendono compresi Bot e Cct e Btp; gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge; i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. L’imposta di successione si calcola in due fasi. Con la prima, calcoliamo la base imponibile, ossia la base su cui calcolare l’imposta; poi, ottenuto questo valore, procederemo a quantificare l’imposta di successione. Nello specifico, l’imposta sulla successione si calcola sul valore complessivo dell’asse ereditario, che è costituito dalla differenza fra: il valore complessivo, alla data del decesso, di tutti i beni e i crediti del defunto; l’ammontare delle passività. Tuttavia la legge prevede che la tassa di successione possa variare in relazione al valore economico di quanto si riceve e del grado di parentela con il defunto. Nello specifico, la legge parla di aliquote e di franchigie. Ma come si applicano? Le franchigie costituiscono delle soglie di esenzione dell’imposta, questo significa che la legge va incontro al contribuente, nel senso che al di sotto di un determinato valore, l’erede non dovrà pagare alcun imposta. Nel caso delle successioni, la franchigia, ossia la fascia di esenzione, varia in relazione al rapporto di parentela con il defunto: per il coniuge e i parenti in linea retta, imposta si applica per un valore superiore a 1 milione di euro; per i fratelli e le sorelle, l’imposta si applica per un valore superiore a 100mila euro. La finanziaria del 2007 ha inoltre introdotto un’importante franchigia per i portatori di handicap pari a un milione 500mila euro. Per le aliquote la legge distingue: 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, 6% per i fratelli e le sorelle, così come per i parenti fino al quarto grado affini in linea retta e collaterali fino al terzo grado, 8% per gli altri soggetti, tra cui i conviventi.

Umberto Artioli Gnoli

info@artiolignoli.com



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