Regime patrimoniale per chi deve sposarsi
Sono in procinto di sposarmi e sono indeciso sul regime patrimoniale da scegliere: conviene la comunione legale o la separazione dei beni? È difficile dare una risposta giusta per tutti i casi. La...
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Sono in procinto di sposarmi e sono indeciso sul regime patrimoniale da scegliere: conviene la comunione legale o la separazione dei beni?
È difficile dare una risposta giusta per tutti i casi. La separazione dei beni (che può essere scelta al momento della celebrazione del matrimonio o con convenzione notarile successiva) consente ai coniugi di intestare i beni acquistati durante il matrimonio a uno solo di essi, a entrambi ma in quote disuguali; o a entrambi in quote uguali.
La comunione legale dei beni determina invece necessariamente la cointestazione in quote uguali. Solitamente si consiglia la separazione dei beni nei casi in cui uno dei coniugi, per ragioni legate alla sua attività commerciale o professionale, può essere esposto a rischi di natura patrimoniale: in tali ipotesi è opportuno che i beni di maggiore importanza per la famiglia siano intestati al coniuge non esposto a tali rischi, in via esclusiva o per una quota maggioritaria. Gli effetti della scelta tra un regime e l’altro si riflettono – come è ovvio – sulla sorte successoria dei beni acquistati in vita. Se un soggetto muore dopo essere stato coniugato in regime di comunione legale dei beni, nel suo asse ereditario sarà compresa solo la metà della proprietà dei beni acquistati durante di matrimonio (l’altra quota spetterà infatti già dal momento dell’acquisto all’altro coniuge). Se il soggetto che muore è invece coniugato in separazione dei beni, la devoluzione ereditaria dipenderà dalla quota di proprietà intestata al soggetto defunto. È bene ricordare, infine, che anche laddove si instauri il regime della comunione legale, esistono beni il cui acquisto avviene a titolo personale da parte di ciascuno dei coniugi: in particolare, sono personali i beni acquistati prima del matrimonio e quelli acquistati dopo a titolo di donazione o successione. I beni destinati all’esercizio della professione di uno dei coniugi e quelli acquistati con lo scambio di altri beni personali sono anch’essi beni personali se all’atto di acquisto interviene il coniuge non acquirente per confermare tale circostanza.
Sto per acquistare un appartamento all'interno di un condominio: come si ripartiscono le spese condominiali tra acquirente e venditore?
Per prassi sono poste a carico del venditore le spese condominiali ordinarie maturate sino alla data di trasferimento (o sino alla data di effettiva consegna dell'immobile), mentre per le spese condominiali straordinarie si ha riguardo alla data in cui è stata assunta la delibera condominiale che le ha autorizzate, per cui sono poste a carico del venditore le spese deliberate sino alla data del trasferimento (salva sempre la responsabilità solidale dell’acquirente ex art. 63 disp. att.). Peer quanto riguarda le spese straordinarie, in giurisprudenza non vi è un orientamento unanime, per il caso in cui manchi una disciplina pattizia:
- secondo parte della giurisprudenza, in mancanza di espressa pattuizione tra le parti, le spese devono essere sostenute da chi era proprietario al momento in cui le stesse vennero deliberate, a nulla rilevando che le opere siano state eseguite successivamente, con conseguente diritto di rivalsa dell’acquirente chiamato a pagare ex art. 63 disp.att (vedi Cass. 2.2.1998 n. 981, Cass. 3.12.2010 n. 24654, Cass. 10.4.2013 n. 8782);
- secondo altra parte della giurisprudenza, invece, l'obbligo di partecipare alle spese grava su chi è condomino nel momento di esecuzione delle opere, in quanto obbligo strettamente connesso alla concreta attuazione dei lavori; il concorso nelle spese per la conservazione delle parti comuni si configura come una obbligazione propter rem (vedi Cass 7.7.1988 n. 4467, Cass. 26.1.2000 n. 857, Cass. 18.4.2003 n. 6323).
È pertanto opportuno prevedere in atto una specifica disciplina, specie con riguardo a eventuali spese straordinarie deliberate ma non eseguite, stante la non consolidata opinione giurisprudenziale. Sarà opportuno, per chi si accinge ad acquistare un'unità immobiliare in condominio, informarsi circa l'esistenza di delibere condominiali con cui siano state approvate spese per manutenzione straordinaria.
È difficile dare una risposta giusta per tutti i casi. La separazione dei beni (che può essere scelta al momento della celebrazione del matrimonio o con convenzione notarile successiva) consente ai coniugi di intestare i beni acquistati durante il matrimonio a uno solo di essi, a entrambi ma in quote disuguali; o a entrambi in quote uguali.
La comunione legale dei beni determina invece necessariamente la cointestazione in quote uguali. Solitamente si consiglia la separazione dei beni nei casi in cui uno dei coniugi, per ragioni legate alla sua attività commerciale o professionale, può essere esposto a rischi di natura patrimoniale: in tali ipotesi è opportuno che i beni di maggiore importanza per la famiglia siano intestati al coniuge non esposto a tali rischi, in via esclusiva o per una quota maggioritaria. Gli effetti della scelta tra un regime e l’altro si riflettono – come è ovvio – sulla sorte successoria dei beni acquistati in vita. Se un soggetto muore dopo essere stato coniugato in regime di comunione legale dei beni, nel suo asse ereditario sarà compresa solo la metà della proprietà dei beni acquistati durante di matrimonio (l’altra quota spetterà infatti già dal momento dell’acquisto all’altro coniuge). Se il soggetto che muore è invece coniugato in separazione dei beni, la devoluzione ereditaria dipenderà dalla quota di proprietà intestata al soggetto defunto. È bene ricordare, infine, che anche laddove si instauri il regime della comunione legale, esistono beni il cui acquisto avviene a titolo personale da parte di ciascuno dei coniugi: in particolare, sono personali i beni acquistati prima del matrimonio e quelli acquistati dopo a titolo di donazione o successione. I beni destinati all’esercizio della professione di uno dei coniugi e quelli acquistati con lo scambio di altri beni personali sono anch’essi beni personali se all’atto di acquisto interviene il coniuge non acquirente per confermare tale circostanza.
Sto per acquistare un appartamento all'interno di un condominio: come si ripartiscono le spese condominiali tra acquirente e venditore?
Per prassi sono poste a carico del venditore le spese condominiali ordinarie maturate sino alla data di trasferimento (o sino alla data di effettiva consegna dell'immobile), mentre per le spese condominiali straordinarie si ha riguardo alla data in cui è stata assunta la delibera condominiale che le ha autorizzate, per cui sono poste a carico del venditore le spese deliberate sino alla data del trasferimento (salva sempre la responsabilità solidale dell’acquirente ex art. 63 disp. att.). Peer quanto riguarda le spese straordinarie, in giurisprudenza non vi è un orientamento unanime, per il caso in cui manchi una disciplina pattizia:
- secondo parte della giurisprudenza, in mancanza di espressa pattuizione tra le parti, le spese devono essere sostenute da chi era proprietario al momento in cui le stesse vennero deliberate, a nulla rilevando che le opere siano state eseguite successivamente, con conseguente diritto di rivalsa dell’acquirente chiamato a pagare ex art. 63 disp.att (vedi Cass. 2.2.1998 n. 981, Cass. 3.12.2010 n. 24654, Cass. 10.4.2013 n. 8782);
- secondo altra parte della giurisprudenza, invece, l'obbligo di partecipare alle spese grava su chi è condomino nel momento di esecuzione delle opere, in quanto obbligo strettamente connesso alla concreta attuazione dei lavori; il concorso nelle spese per la conservazione delle parti comuni si configura come una obbligazione propter rem (vedi Cass 7.7.1988 n. 4467, Cass. 26.1.2000 n. 857, Cass. 18.4.2003 n. 6323).
È pertanto opportuno prevedere in atto una specifica disciplina, specie con riguardo a eventuali spese straordinarie deliberate ma non eseguite, stante la non consolidata opinione giurisprudenziale. Sarà opportuno, per chi si accinge ad acquistare un'unità immobiliare in condominio, informarsi circa l'esistenza di delibere condominiali con cui siano state approvate spese per manutenzione straordinaria.
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