Affitti turistici, ecco come fare
Le norme per locazioni sotto i 30 giorni da parte di persone fisiche senza attività di impresa
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Con provvedimento del 12 luglio scorso, rivolto ai soggetti che affittano abitazioni con contratti di durata inferiori ai trenta giorni, i cosiddetti affitti turistici, l'Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità operative per potere comunicare questi contratti, spesso stipulati attraverso agenzie che operano via internet.
Ricordiamo che il decreto legge in argomento ha stabilito che ai “contratti di locazione – sublocazione e comodato – di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”, stipulati dal primo giugno 2017, si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21 per cento+ in caso di opzione.
L'Agenzia specifica inoltre che a carico degli intermediari immobiliari e dei soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile “temporaneo” con altre che dispongono di unità da locare, è disposto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (comma 4). Qualora questi operatori incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono effettuare, all’atto del pagamento al beneficiario, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi che, nel caso in cui il destinatario non opti nella dichiarazione dei redditi per la cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto (comma 5). La stessa va versata all’erario, entro il giorno 16 del mese successivo, tramite F24, indicando il codice tributo “1919”. Pertanto la prima scadenza del versamento è scaduta il 19 luglio scorso.
Gli operatori hanno quindi avuto meno di una settimana lavorativa per potere predisporre gli adempimenti del caso, visto che il provvedimento delle entrate era datato 12 luglio. Inoltre, i soggetti coinvolti sono tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e al rilascio della certificazione unica. Tutte queste disposizioni si applicano anche ai soggetti non residenti in Italia che siano proprietari di immobili nel nostro paese.
Con il provvedimento del 12 luglio quindi, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che i destinatari della norma comunichino: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile (per i contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata). Tutto ciò, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione dei contratti, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e in conformità alle specifiche tecniche di prossima pubblicazione sul sito delle Entrate.
Tutte le informazioni comunicate e i dati dei pagamenti in cui gli operatori sono intervenuti o dei corrispettivi incassati vanno conservati fino al termine previsto per l’eventuale accertamento del fisco.
Si auspica, visto questo breve lasso di tempo a disposizione, che il Ministero in via di prima applicazione tenga conto del poco tempo disponibile e non commini le sanzioni almeno per la prima scadenza.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
Ricordiamo che il decreto legge in argomento ha stabilito che ai “contratti di locazione – sublocazione e comodato – di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”, stipulati dal primo giugno 2017, si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21 per cento+ in caso di opzione.
L'Agenzia specifica inoltre che a carico degli intermediari immobiliari e dei soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile “temporaneo” con altre che dispongono di unità da locare, è disposto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (comma 4). Qualora questi operatori incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono effettuare, all’atto del pagamento al beneficiario, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi che, nel caso in cui il destinatario non opti nella dichiarazione dei redditi per la cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto (comma 5). La stessa va versata all’erario, entro il giorno 16 del mese successivo, tramite F24, indicando il codice tributo “1919”. Pertanto la prima scadenza del versamento è scaduta il 19 luglio scorso.
Gli operatori hanno quindi avuto meno di una settimana lavorativa per potere predisporre gli adempimenti del caso, visto che il provvedimento delle entrate era datato 12 luglio. Inoltre, i soggetti coinvolti sono tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e al rilascio della certificazione unica. Tutte queste disposizioni si applicano anche ai soggetti non residenti in Italia che siano proprietari di immobili nel nostro paese.
Con il provvedimento del 12 luglio quindi, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che i destinatari della norma comunichino: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile (per i contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata). Tutto ciò, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione dei contratti, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e in conformità alle specifiche tecniche di prossima pubblicazione sul sito delle Entrate.
Tutte le informazioni comunicate e i dati dei pagamenti in cui gli operatori sono intervenuti o dei corrispettivi incassati vanno conservati fino al termine previsto per l’eventuale accertamento del fisco.
Si auspica, visto questo breve lasso di tempo a disposizione, che il Ministero in via di prima applicazione tenga conto del poco tempo disponibile e non commini le sanzioni almeno per la prima scadenza.
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