Modena, sparisce 8 giorni dal lavoro Il giudice: «Licenziatelo»
Ex dipendente di una sala d’intrattenimento ricorre: «Non c’è giusta causa». La sentenza: «Sanzione adeguata al gesto e al caos che ha creato ai colleghi»
MODENA. È spartito dal posto di lavoro per otto giorni consecutivi e - secondo i titolari - dopo il richiamo formale e l’avvio della pratica di licenziamento è scomparso altri giorni per quasi un mese. Il motivo, nessuno lo sa. Non ha mai dato una spiegazione ai colleghi, né una giustificazione ai suoi titolari.
Ma quando è arrivata la lettera di licenziamento per giusta causa, non ha accettato la sanzione perché l’ha ritenuta sproporzionata e quindi si è rivolto al giudice del lavoro. E invece il giudice, senza tanti giri di parole, ha spiegato nella sua sentenza che ci sono tutti i motivi validi per una giusta causa di licenziamento. Non solo per lo sforamento dei giorni massimi di assenza dal posto di lavoro ma per i disagi che la sua sparizione ha creato ai colleghi e all’organizzazione del lavoro.
La causa davanti al giudice del lavoro di Modena è stata avviata nel novembre scorso da un dipendente di una sala di pubblico intrattenimento a Modena. Il licenziato, nel ricorso, si lamentava dei motivi secondo lui ingiustificati che avevano portato alla sua cacciata dalla sala dopo tre anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato. La sanzione per i giorni in cui era sparito nel nulla (prima ha detto 5 e poi 3) secondo lui era sproporzionata perché aveva sempre lavorato con diligenza.
La sua assenza, poi, non avrebbe bloccato l’attività lavorativa dei colleghi e non avrebbe provocato danni ai titolari. Nella sua richiesta al Tribunale del lavoro aggiungeva anche che il rapporto di lavoro era segnato da grave conflittualità. Inoltre, diceva che era stato assunto per fare il direttore di sala, ma non aveva avuto mai né l’inquadramento né lo stipendio adeguato.
La società della sala contestava tra le altre cose che gli otto giorni di assenza erano diventati quasi un mese: era rimasto a casa anche dopo la sanzione disciplinare. Il licenziamento era una sanzione adeguata per giusta causa dato che la legge fissa l’assenza ingiustificata massima in cinque giorni. Oltretutto la sua scomparsa aveva creato seri problemi organizzativi e la modifica dei turni di lavoro dei colleghi. Infine, secondo i titolari non era mai stato assunto come direttore di sala.
Il giudice, dopo aver scandagliato l’intricata serie di norme e sentenze della Cassazione sul tema della giusta causa di licenziamento e dopo aver rilevato che il licenziato prima sostiene di essere stato assente 5 giorni e poi 3, scrive nella sentenza che «non dà prova di alcuna giustificazione circa la sua assenza. Anzi, i due testimoni hanno riferito che egli disse loro che era sua intenzione rimanere a casa per più di cinque giorni per essere licenziato per percepire l’indennità di disoccupazione». Quindi, se il giudice ritiene provata l’assenza di otto giorni, «il licenziamento deve ritenersi sanzione proporzionata al fatto commesso». Anche per il caos organizzativo che ha creato allo staff, “un inadempimento grave che ha irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario con i datori di lavoro. L’ex dipendente è stato condannato a pagare 1300 euro alla società per le spese processuali.
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