Cpl e fotovoltaico, il giudice: «Nessuna truffa, era solo business»
Nelle motivazioni della sentenza che ha portato alla clamorosa assoluzione di 12 persone e 11 aziende imputate (tra le quali Cpl Concordia) per gli impianti nel parco di Bari si legge che è insussistente l’associazione a delinquere evocata: la Procura di Modena aveva chiesto misure cautelari e il sequestro dei beni. Il giudice: «Non ci fu un patto per raggirare allo Stato, ma fu solo messa in atto una strategia di mercato regolare mentre le leggi cambiavano»
MODENA. Non c’è stata nessuna truffa all’azienda statale per l’energia: autorizzazioni e impianti per il fotovoltaico hanno coperto un periodo di parecchi anni durante i quali le norme regionali e nazionali sono cambiate, per questo l’intenzione di chi ha avviato il business delle energie rinnovabili nel parco barese di Noci e Turi non poteva reggersi su un piano di raggiro.
Soprattutto non c’è mai stata un’associazione a delinquere tra Cpl e le dieci aziende coinvolte. Lo si capiva già dagli elementi di accusa raccolti a Bari durante l’inchiesta iniziale: non erano sufficienti per parlare di un patto criminale. In realtà Cpl e le altre aziende avevano avviato un business col fotovoltaico perché esisteva un’opportunità in Puglia all’interno di una strategia di mercato lecita in quella regione.
LA SENTENZA. Questa in sintesi è la doppia motivazione che ha spinto il giudice Andrea Romito al clamoroso proscioglimento di tutti gli imputati – dodici persone fisiche e undici società - al termine dell’udienza preliminare di gennaio sull’inchiesta barese seguita a Modena dal pm Marco Niccolini. Una decisione che ora, col deposito della sentenza, definisce senza mezzi termini l’«insussistenza del fatto».
L'IPOTESI DEL PATTO CRIMONALE. Le indagini baresi avevano portato a individuare nel gruppo di imprenditori guidati dalla Cooperativa Cpl di Concordia, allora presieduta da Roberto Casari, un gruppo di imprese con accordi criminali intenzionato a farsi erogare denaro pubblico senza requisiti: il trucco sarebbe consistito nell’avviare una serie di microaziende suddivise artificiosamente nell’area del parco naturale per ottenere sempre unità produttive di energia rinnovabile solare di potenza elettrica inferiore a un megawatt da rivendere a Gse, azienda distributrice con socio unico lo Stato.
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE? Secondo il pm Niccolini – una volta ripresa l’indagine presso la Procura di Modena - si trattava di «un procedimento caratterizzato da artifici e raggiri» ad opera di queste piccole società «fittiziamente autonome». Per questi motivi, il pm Niccolini sostenne che non solo c’era truffa ma esisteva un patto criminale per attuarla e per questo aveva resuscitato la grave accusa di associazione a delinquere chiedendo misure cautelari, compreso il carcere per Casari, dopo che il Tribunale di Bari l’aveva già archiviata. Ritirata la richiesta, il pm ha poi ottenuto il sequestro preventivo di 16 milioni di euro di beni degli accusati (25mila euro dai conti di Casari). Ma ora il giudice ricorda che, per l’associazione a delinquere, «già gli elementi addotti dall’organo accusatorio barese risultavano idonei a sostenere una pronuncia di proscioglimento degli imputati per insussistenza dal fatto ascritto».
LE LEGGI CAMBIANO. Quanto alla truffa, il giudice Romito osserva che manca traccia del danno alla Gse: le autorizzazioni per gli impianti e il loro avvio sono avvenuti seguendo una norma del 2007 della Regione Puglia che incentivava il fotovoltaico con manica più larga rispetto alle altre Regioni; poi nel 2010 un decreto ministeriale ha cambiato le regole fissando tariffe differenziate in base alla potenza massima generata dall’impianto. Mentre procedeva il business «in un contesto normativo in continua evoluzione e privo di riferimento certo – non vi è alcuna prova che la prima sequenza della complessa procedura (presentazione delle denunce e concessione dei godimenti di diritti sul terreno) fosse stata posta in essere in vista della seconda (istanza di accesso alle sovvenzioni) – conclude – il sistema normativo di riferimento consentiva l’accesso a tale procedimento semplificato e allo stesso tempo non prevedeva alcuna distinzione tariffaria introdotta solo nel 2010».
ERA SOLO BUSINESS. «Emerge in modo incontrovertibile – spiega il giudice nella sentenza – che anche la richiesta a Gse non fosse sorretta dall’intenzione di truffare l’ente pubblico».
Insomma, quegli impianti seguivano «una lecita strategia di mercato in ambito commerciale». Non c’era niente di illegale.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Gazzetta di Modena per le tue notizie su Google
