Ma la donazione è sconsigliabile?
Perché molti affermano che la donazione sia un atto sconsigliabile? Perché la donazione potrebbe essere impugnata dagli eredi “legittimari” del donante dopo la morte di quest’ultimo, se determina una...
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Perché molti affermano che la donazione sia un atto sconsigliabile?
Perché la donazione potrebbe essere impugnata dagli eredi “legittimari” del donante dopo la morte di quest’ultimo, se determina una lesione della quota ereditaria loro riservata. Possono quindi sorgere controversie tra i successori del donante. Il legittimario che esercita vittoriosamente l’azione di riduzione (che serve appunto a “ridurre” il valore della donazione, rendendola parzialmente inefficace verso il legittimario) ha poi diritto di agire per la restituzione del bene anche nei confronti di chi lo abbia acquistato dal donatario: per questa ragione, chi acquista una casa proveniente da una donazione si trova in una posizione di rischio potenziale, e faticherà a trovare una banca che gli eroghi un mutuo per l’acquisto del medesimo immobile.
È bene però osservare che (contrariamente a quanto affermato da alcune banche per giustificare il rifiuto di erogare il mutuo) che la donazione non rende affatto l’immobile incommerciabile: il problema attiene alla garanzia “per evizione” che il donatario deve prestare al suo acquirente, risarcendolo nel caso in cui egli perda il bene per iniziativa degli eredi del donante.
Alcuni anni or sono, una modifica legislativa ha tentato di limitare la portata del problema, prevedendo che l’azione di restituzione verso il terzo che acquista dal donatario non possa più essere esercitata decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione: il termine di venti anni è tuttora troppo ampio, e per di più la sua decorrenza può essere sospesa da una “opposizione” dei legittimari del donante.
In definitiva, perché la presenza di una donazione nella storia di un immobile non crei problemi alla sua circolazione occorre che siano trascorsi dieci anni dalla morte del donante senza esercizio dell’azione di riduzione o che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione stessa.
Mi è stato consigliato di nominare, per un mio stretto familiare, un amministratore di sostegno: di che si tratta?
In caso di persone maggiorenni, giuridicamente capaci ma incapaci, totalmente o parzialmente, di intendere e di volere, con la Legge 6/2004 si è aggiunto alle normali forme di tutela dell'inabilitazione e dell'interdizione, quella dell’amministratore di sostegno. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell’interdizione o dell’inabilitazione. Vale la pena di sottolineare che i tre istituti sono fra loro incompatibili: chi è interdetto non può essere inabilitato o avere l’amministrazione di sostegno. Si tratta di un istituto meno invasivo rispetto ai precedenti in quanto il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Il decreto di nomina, che può essere temporanea o a tempo indeterminato, contiene alcune precise indicazioni: le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con uso delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Il compito dell’amministratore di sostegno è quindi coadiuvare le persone che, a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi.
Perché la donazione potrebbe essere impugnata dagli eredi “legittimari” del donante dopo la morte di quest’ultimo, se determina una lesione della quota ereditaria loro riservata. Possono quindi sorgere controversie tra i successori del donante. Il legittimario che esercita vittoriosamente l’azione di riduzione (che serve appunto a “ridurre” il valore della donazione, rendendola parzialmente inefficace verso il legittimario) ha poi diritto di agire per la restituzione del bene anche nei confronti di chi lo abbia acquistato dal donatario: per questa ragione, chi acquista una casa proveniente da una donazione si trova in una posizione di rischio potenziale, e faticherà a trovare una banca che gli eroghi un mutuo per l’acquisto del medesimo immobile.
È bene però osservare che (contrariamente a quanto affermato da alcune banche per giustificare il rifiuto di erogare il mutuo) che la donazione non rende affatto l’immobile incommerciabile: il problema attiene alla garanzia “per evizione” che il donatario deve prestare al suo acquirente, risarcendolo nel caso in cui egli perda il bene per iniziativa degli eredi del donante.
Alcuni anni or sono, una modifica legislativa ha tentato di limitare la portata del problema, prevedendo che l’azione di restituzione verso il terzo che acquista dal donatario non possa più essere esercitata decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione: il termine di venti anni è tuttora troppo ampio, e per di più la sua decorrenza può essere sospesa da una “opposizione” dei legittimari del donante.
In definitiva, perché la presenza di una donazione nella storia di un immobile non crei problemi alla sua circolazione occorre che siano trascorsi dieci anni dalla morte del donante senza esercizio dell’azione di riduzione o che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione stessa.
Mi è stato consigliato di nominare, per un mio stretto familiare, un amministratore di sostegno: di che si tratta?
In caso di persone maggiorenni, giuridicamente capaci ma incapaci, totalmente o parzialmente, di intendere e di volere, con la Legge 6/2004 si è aggiunto alle normali forme di tutela dell'inabilitazione e dell'interdizione, quella dell’amministratore di sostegno. La volontà è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente che siano di più semplice e veloce applicazione rispetto alle comuni pratiche dell’interdizione o dell’inabilitazione. Vale la pena di sottolineare che i tre istituti sono fra loro incompatibili: chi è interdetto non può essere inabilitato o avere l’amministrazione di sostegno. Si tratta di un istituto meno invasivo rispetto ai precedenti in quanto il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Il decreto di nomina, che può essere temporanea o a tempo indeterminato, contiene alcune precise indicazioni: le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con uso delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Il compito dell’amministratore di sostegno è quindi coadiuvare le persone che, a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi.
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