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Nuova proroga per i versamenti

Nuova proroga per i versamenti

C’è tempo fino al 20 agosto anche per i professionisti con un ampliamento che riguarda Iva e Irap

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Il tema della rubrica di oggi, l’ultima prima della pausa estiva, riguarda i versamenti delle imposte, per i quali c’è una proroga al 20 agosto con piccola maggiorazione anche per i professionisti.

Attraverso un comunicato stampa datato 26.07.2017 il Ministero delle Finanze ha annunciato che la proroga al 20 agosto vale anche per i professionisti, e che è ampliata all'Irap e all'Iva. Sarà un nuovo decreto di prossima emanazione a istituire questa variazione.

Si ricorda, infatti, che con il Dpcm del 20.07.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2017, è stata disposta la proroga di versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2017 (anno imposta 2016) per i titolari di reddito d'impresa. I versamenti in questo modo sono stati posticipati al: 20.07.2017 senza maggiorazione (termine già scaduto); 21.08.2017 (in quanto il 20.08 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, arrivata a tempo scaduto per il versamento senza maggiorazione, aveva destato numerosi dubbi tra gli operatori per quanto riguarda i soggetti interessati (erano esclusi infatti i professionisti e i privati) e l'ambito oggettivo (incluse nella proroga, infatti, erano solo l'Irpef e l'Ires). In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, si ricorda che da quest'anno (con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017) le scadenze di pagamento in linea generale dovrebbero essere il 30/06 o il 30/07 con la maggiorazione dello 0,40%. Quest'anno le scadenze sarebbero state pertanto: 30.06.2017 , 31.07.2017 in quanto il 30 luglio cade di domenica. Fino ad ora comunque, e anche quest'anno, come anticipato in precedenza, si è sempre usufruito di diverse proroghe, poiché molto spesso le norme si accavallano e arrivano ai tecnici del settore all'ultimo momento. Occorre tenere presente che gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Non va effettuato alcun pagamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e IRES, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IRAP. Per il pagamento si usa il modello F24, avendo cura di ricordare che ormai il modello F24 è utilizzabile prevalentemente in formato telematico. Il modello cartaceo (da presentare presso banche, uffici postali e Agenti della Riscossione) è utilizzabile ancora, infatti, per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione.

I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Riguardo la rateazione, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel modello F24 separatamente all'imposta dovuta. I versamenti rateali devono essere eseguiti: per i privati entro la fine di ciascun mese; per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese. La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l'adempimento è effettuato entro il 20 agosto (che quest'ano cade di domenica, per cui è posticipato al 21 agosto).

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile



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