Gazzetta di Modena

Modena

Quando l’eredità riguarda immobili

Spesso accade che l’oggetto del trasferimento successorio siano beni immobili o diritti reali immobiliari. In questo caso la legge prevede che il beneficiario, al momento della presentazione della...

2 MINUTI DI LETTURA





Spesso accade che l’oggetto del trasferimento successorio siano beni immobili o diritti reali immobiliari. In questo caso la legge prevede che il beneficiario, al momento della presentazione della dichiarazione di successione, debba versare specifiche imposte relative: imposta catastale ed imposta ipotecaria.

Per calcolare l’imposta catastale è necessario conoscere il valore catastale dell’immobile. Questo valore è dato dalla rendita catastale dell’immobile (differente dal valore commerciale) rivalutata per il 5% per un coefficiente stabilito dalla legge, variabile in base alla categoria catastale cui l’immobile appartiene. Quanto al regime successorio, l’imposta catastale sarà corrisposta nella misura dell’1% del valore catastale.

L’imposta ipotecaria, invece, sarà corrisposta nella misura del 2% del valore catastale.

La presentazione di questi dati catastali, al momento della dichiarazione di successione, non è obbligatoria, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di accedere direttamente al servizio telematico di visura catastale ed alla consultazione degli archivi catastali.

Se si è ereditato un immobile, la legge consente di ottenere un notevole risparmio fiscale se si posseggono i requisiti della prima casa.

Vediamo i requisiti:

-l’immobile non deve essere di lusso;

-l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, ovvero nel C omune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’apertura della successione o, se diverso, in quello in cui l’erede svolge la propria attività;

-l’immobile deve avere destinazione abitativa;

-l’erede non deve essere titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione (né a titolo esclusivo né in comunione con il coniuge) su altra abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile ereditato;

-l’erede non deve essere titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione (né a titolo esclusivo né in comunione con il coniuge) su altra abitazione, sul territorio nazionale, acquistata con l’agevolazione prima casa.

- fino al 31 dicembre 2015 chi voleva acquistare una casa con l’agevolazione “prima casa” avrebbe dovuto vendere il primo immobile per poi richiedere i benefici fiscali di cui sopra. Con la legge di Stabilità 2016 si potrà fare richiesta immediata senza dover attendere l’alienazione del primo immobile, purché ciò avvenga nel limite massimo di un anno.

Di norma quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali. Per il versamento di tali tributi deve essere utilizzato il modello F23.

Umberto Artioli Gnoli

info@artiolignoli.com



Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Gazzetta di Modena per le tue notizie su Google