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Sassuolo, la Cassazione: Nek è... Neviani

Sassuolo, la Cassazione: Nek è... Neviani

Respinto il ricorso dell’ex collega che voleva un riconoscimento sul nome d’arte

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SASSUOLO. Si è chiuso in Corte di Cassazione l'iter giudiziario che ha visto come protagonista Nek contro l'ex collega e musicista Antonio Verrascina. La tesi principale di Verrascina era fondata soprattutto sulla autorizzazione che Filippo Neviani, in arte Nek, avrebbe dovuto chiedergli in quanto componente de “I Nek”, nei primi Anni Novanta.

«Filippo Neviani, in arte Nek – è scritto tra l'altro nella sentenza - può usare lo pseudonimo con il quale conosciuto come cantante e non deve chiedere alcuna autorizzazione per l’utilizzo di questo nome di fantasia ai vecchi componenti del gruppo musicale dal quale lo ha portato via quando ha iniziato la sua carriera da solista».

Antonio Verrascina, in qualità di compositore e organizzatore, chiedeva a Nek di essere risarcito per non aver ricevuto delle royalties sui proventi dei primi album del cantante e per aver trascurato il suo negozio di strumenti musicali “sacrificato” per gettarsi anima e corpo nel destino del gruppo costituito anche dal batterista Claudio Govi.

La decisione della Cassazione di fatto ha confermato la decisione con la quale la Corte di appello di Bologna, nel 2014, aveva stabilito che «con riferimento allo pseudonimo Nek, il Verrascina fin dal 1993 era stato escluso dal gruppo senza opporre alcuna resistenza e che lo pseudonimo era ormai nel pubblico per un lasso di tempo sufficientemente lungo riferibile solo al Neviani, sicchè nessun rilievo poteva avere la circostanza che in passato era stato utilizzato per individuare un gruppo musicale».

Quanto agli introiti dei primi tre dischi da solista del cantante sassolese, con titoli “Nek”, “In te” e “Calore umano”, la Cassazione con la sentenza 18956, conferma quanto deciso in Appello: «già dai contratti firmati nel 1991 non emergevano obblighi nei rapporti interni tra i componenti della band e quindi mancando le clausole riguardanti il trio, ciascun membro del gruppo poteva recedere “ad nutum'” da un rapporto da ritenere a tempo indeterminato». Verrascina è stato condannato a pagare gli 8.200 euro di spese legali per il ricorso.

Alfonso Scibona
 

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