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Senza lavoro, ma non va espulso

Senza lavoro, ma non va espulso

Sentenza del Tar dà ragione a padre disoccupato: «No al rimpatrio se la famiglia si è formata in Italia»

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È vero che secondo la legge il permesso di soggiorno non va rinnovato allo straniero che non lavora. Ma, se ha famiglia radicata, i figli sono nati In Italia e studiano qui e non c’è altra fonte di reddito oltre alla sua presenza, è giusto che il permesso di soggiorno gli sia rinnovato.

Questa la sentenza del Tar di Bologna che ha applicato il criterio stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2013 in deroga al Testo Unico sull’Immigrazione. La vicenda riguarda un pakistano residente in provincia di Modena, assistito dall’avvocato Davide Ascari, che nell’aprile del 2014 si è visto negare il permesso di soggiorno dalla Questura di Modena perché nei due anni precedenti non aveva trovato un’attività pagata salvo lavoretti che avevano fruttato 226 euro in tutto.

L’immigrato però era in Italia dal 2004 e aveva sempre lavorato percependo uno stipendio (senza avere mai avuto problemi con la giustizia). In questi anni aveva messo su famiglia sposandosi e poi avendo tre figli, tutti nati qui e che ora studiano nelle scuole modenesi. Nel 2014 ha dovuto chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno “in attesa di occupazione”. La totale mancanza di reddito per poter mantenere una famiglia - oltretutto numerosa - contrastava con il reddito minimo fissato dalla legge in 14.500 euro all’anno. Questa situazione ha spinto la questura a negargli automaticamente il rinnovo “per attesa occupazione” che per legge dopo un anno diventa improrogabile, come ha ricordato il Ministero dell’Interno nella sua difesa.

I giudici del Tar di Bologna hanno però considerato che “non è verosimile che, se il ricorrente viene allontanato dal territorio nazionale, rimangano in Italia moglie e figli tutti minori e quindi aventi diritto alla protezione nel territorio nazionale, in condizioni economiche migliori di quelle riportate in questi atti”.

E ancora: “La questura - scrivono i giudici - ha ritenuto di non prendere in considerazione la circostanza che il ricorrente si trova in Italia dal 2004, periodo di gran lunga superiore al minimo richiesto per l’ammissibilità di una richiesta di permesso Ce per i soggiornanti di lungo periodo. Per questo, “la giurisprudenza e anche questo Tar richiedono lo svolgimento di un giudizio complessivo che tenga conto anche dei profili ulteriori rispetto a quello reddituale (inserimento sociale, famiglia, pericolo sociale ecc)”. Per questo il Tar richiama la sentenza della Corte Costituzionale nella quale si dice che la valutazione discrezionale della Questura non va automaticamente applicata allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. Perché la Costituzione protegge innanzitutto i vincoli familiari. Per questo motivo il Tar ha accolto il ricorso del pakistano concedendogli la possibilità di rivalutare la domanda secondo questo criterio e condanna il Ministro dell’Interno a pagare 2mila euro.

Carlo Gregori

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