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Modena, “Cresta” sul condominio: condannato in appello

di Carlo Gregori
Modena, “Cresta” sul condominio: condannato in appello

I giudici ribadiscono che l’amministratore confondeva non solo il patrimonio condominiale con i suoi conti ma rincarava le spese sulla sua società fino al 41%

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MODENA. Un amministratore più attento ai suoi interessi e a quelli delle sue società che a quelli dei palazzi che amministra. Al punto da arrivare a mescolare il denaro dei condomini con il proprio patrimonio. Questa in estrema sintesi le motivazioni che hanno portato la Corte d’Appello di Bologna a confermare la condanna in primo grado inflitta ad un noto amministratore modenese (gestisce decine di immobili). Dopo il decreto del Tribunale Civile di Modena che lo esautorava dalla carica per un palazzo, l’amministratore condominiale ora ha perso anche a Bologna. E anzi la corte lo condanna anche al pagamento di una spesa di 3.600 euro.

Mentre si attende di conoscere l’esito delle indagini della Procura per l’accusa di truffa aggravata, l’amministratore modenese che controlla conduzione e opere di una novantina di condominii in città ha visto respingere la sua istanza di appello contro il decreto del tribunale del gennaio scorso. Un caso clamoroso che ha fatto molto discutere e ha spinto anche molti condomini di palazzi da lui amministrati a fare i controllare le spese.

In primo grado a Modena, in base alla consulenza tecnica disposta dai giudici, l'amministratore è risultato anche socio di maggioranza (85%) di una società-schermo sulla quale, venivano messe a carico del condominio con un ricarico medio del 22% praticato dalla società al condominio stesso senza che l'assemblea lo sapesse quando approvava i bilanci. In questo modo, rilevavano i giudici, si è creata una grande confusione tra la gestione patrimoniale condominiale e quella personale dell'amministratore. Per questo motivo il tribunale gli ha revocato il mandato del condominio.

L'amministratore è risultato socio di maggioranza di una società sulla quale, attraverso la società che amministrava il condominio, venivano messe a carico del condominio le fatture con i consistenti ricarichi: in sostanza il conto finale al condominio comprendeva, senza che i condomini lo sapessero, i costi delle aziende che avevano prestato opere e servizi e il ricarico della società intermedia controllata dall'amministratore. Nella gestione patrimoniale tra soldi del condominio e quelli dell'amministratore, rilevano i giudici, si è creata una grande confusione tra la gestione patrimoniale condominiale e quella personale dell'amministratore.

L’amministratore ha fatto ricorso contestando la legittimità del decreto di revoca: il tribunale, sosteneva, lo avrebbe emesso nei confronti di un soggetto che non è più amministratore del condominio in questione e inoltre lamentava errori nelle valutazioni della consulenza tecnica. Il collegio civile della Corte d’Appello spiega che non terrà conto della obiezione, «trascurabile», della trasformazione della società in cooperativa «cui peraltro sarebbe inibita l’assunzione dell’incarico in forza della legge nonostante l’acclamazione plebiscitaria all’unanimità dei presenti dell’ignara assemblea che avrebbe supinamente ratificato il nuovo conferimento».

Le riflessioni dei primi giudici contestate dall'amministratore, poi, non sono collegate logicamente nel percorso che ha portato al decreto finale e quindi non hanno influito. Inoltre il tribunale di Modena aveva «ritenuto veniali» tante irregolarità che erano state riscontrate e segnalate anche dal condomino che aveva avviato al causa: «la duplicazione del pagamento, il ritardo dei pagamenti, la congruità delle spese, l’urgenza dei lavori commissionati e la correttezza formale dei bilanci».

Il punto è invece «l’utilizzazione strumentale di quella sorta di società multiservizi capogruppo di consorzi di imprese incaricate dei lavori condominiali». La gravità consiste nella «duplicità dei ruoli rivestiti nel sistema altrimenti lecito e potenzialmente anche vantaggioso per il condomino se non fosse produttivo di ricarichi come quelli stimati nella specie fino ad oltre il 41% che ha consentito all’amministratore di operare quale titolare all’85% delle quote della multiutility nell’interesse di quest’ultima anziché del condominio riversando su quest’ultimo i costi dell’esercizio dell’altra».
 

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