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Erogazioni a Onlus: le detrazioni

Erogazioni a Onlus: le detrazioni

Sono escluse le operazioni in contanti mentre le imprese possono donare merci da loro prodotte

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Per le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è particolarmente importante la possibilità di essere destinatarie di erogazioni liberali tramite l’attività di raccolta di fondi. Il legislatore ritiene importante sostenere queste organizzazioni e ha previsto una serie di deduzioni e detrazioni a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche.

Vediamole nel dettaglio. Le persone fisiche possono optare tra la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005); oppure la detrazione dall’Irpef del 26 per cento calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro).

In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari.

Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

Attenzione: per le erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave a decorrere dall’anno d’imposta 2016 (dichiarazione dei redditi 2017) è possibile fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza. Inoltre per le imprese esistono agevolazioni molto interessanti qualora forniscano beni in natura propri della loro attività. Si pensi ad esempio al produttore alimentare che "regala" alla mensa dei poveri i propri prodotti. La legge stabilisce, infatti, che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef. Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato. Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta.

La legge di stabilità 2016 ha innalzato a 15.000 euro il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda la cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista

revisore contabile



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