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agricoltore dal giudice 

Operaio licenziato ingiustamente: ha solo l’indennizzo

Operaio licenziato ingiustamente: ha solo l’indennizzo

Non è pretestuoso licenziare un operaio agricolo specializzato per sostituirlo con il fratello del titolare diventato coltivatore diretto. È però ingiustificato se il neoassunto non ha sostituito il...

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Non è pretestuoso licenziare un operaio agricolo specializzato per sostituirlo con il fratello del titolare diventato coltivatore diretto. È però ingiustificato se il neoassunto non ha sostituito il licenziato nelle sue mansioni e se soprattutto è diventato coltivatore diretto per motivi di impresa. Quindi, in base all’Articolo 18, una volta accertato che il licenziamento è illegittimo, la società deve essere condannata a un’indennità (in questo caso quantificata dall’ultima retribuzione prima del licenziamento).

La sentenza del Tribunale del Lavoro di Modena riguarda un ricorso contro un’ordinanza che aveva bocciato la domanda per annullare il licenziamento che per il lavoratore colpito era ingiustificato e motivato solo da ritorsione. Il primo giudice aveva annullato il licenziamento considerandolo ingiustificato ma al licenziato non bastava: voleva essere reintegrato e risarcito.

Si tratta di un modenese che per più di tre anni come “operaio specializzato super” si era occupato della conduzione di tre allevamenti suinicoli a Baggiovara e due centri vicini e che dopo un periodo di malattia era tornato al lavoro scoprendo prima che dalla busta paga era stato decurtato il premio e poi, dopo aver dovuto smaltire le ferie, che era stato licenziato con la “giusta motivazione” che il fratello del titolare - diventato coltivatore diretto - avrebbe preso il suo posto. Il Giudice del Lavoro ora ha concluso la causa rigettando l’opposizione del licenziato che ritiene infondata.

Un aspetto fondamentale riguarda le ragioni del riassetto dell’azienda agricola, passata da 40 a 2 dipendenti causa crisi, una scelta, ricorda il giudice, che spetta solo al datore di lavoro; il licenziato ha invece diritto di sapere se poteva essere utilizzato con altra mansione. Basandosi sul contratto collettivo, il giudice ritene che far lavorare i familiari è possibile anche per una società anche se poi, dalle testimonianze, risulta che la società non aveva quel “giustificato motivo” per licenziare l’operaio: il fratello non ha svolto gli stessi lavori del licenziato. Per questo il “giustificato motivo” del licenziamento è insussistente ma non pretestuoso e quindi tale da giustificare la reintegrazione. La prima decisione era quindi giusta e ora è confermata.

Carlo Gregori

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