Modena, il suo reddito è sufficiente: niente assegno a ex moglie
di Carlo Gregori
Nuova disposizione della Cassazione: uno dei primi casi riguarda una modenese Divorziata, non le spetta nulla perché può vivere bene con le proprie entrate
3 MINUTI DI LETTURA
Niente assegno di divorzio se la ex moglie è in grado di condurre una vita autosufficiente. Sopratutto niente assegno se lei stessa, chiedendolo al tribunale, non è in grado di provarne la necessità economica.
È una delle primissime sentenze in regione (se non la prima) - quella scritta dalla Corte Civile d'Appello di Bologna su una vicenda modenese - a basarsi sulle nuove disposizioni della Corte di Cassazione Civile: in giugno la Suprema Corte ha sentenziato che per gli assegni di divorzio non conta più il criterio secondo il quale la ex moglie debba condurre un tenore di vita pari a quello degli anni di matrimonio, non ne ha diritto se vive del suo in autosufficienza. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna affronta il caso di una coppia modenese che si è sposata in chiesa, ha avuto due figli ed è stata unita per oltre vent'anni. Arrivati al capolinea, all'udienza presidenziale il giudice aveva tentato una conciliazione fallendo e così nell'agosto 2016 il Tribunale Civile di Modena aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario affidando il figlio minore alla donna e anche quella maggiore che, pur essendo adulta, continuava gli studi e quindi non produceva reddito. Il giudice aveva anche fissato per la ex moglie un assegno divorzile di 500 euro al mese. La decisione era arrivata tenendo conto della «assenza di comprovato mantenimento delle sue condizioni economiche, della lunga durata del matrimonio, della nascita dei figli, della sproporzione dei redditi goduti (il marito dichiarava il triplo della moglie, ndr)». Insomma, in base alla legge del 1970 e a una miriade di sentenze della Cassazione, un anno fa il collegio di Modena aveva stabilito che la modenese rientrava nei parametri di riferimento e aveva diritto ad adeguare i suoi mezzi economici in vista di un tenore di vita analogo a quello che aveva goduto durante il matrimonio.
La Corte d’Appello civile, invece, adesso ribalta la sentenza e accoglie il ricorso dell'ex marito contro la sentenza di Modena, anche contro il parere della Procura generale. Ed è in questa occasione che i giudici di Bologna – e qui sta la novità – applicano forse per la prima volta la nuovissima disposizione della Cassazione Civile, la sentenza 15481 del giugno scorso. Il nuovo criterio prevede che si verifichi se chi richiede l'assegno divorzile abbia i requisiti e se è davvero privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli. Ma ora (e qui sta la differenza da prima) la verifica riguarda l'esclusiva capacità di indipendenza o autosufficienza economica. Indipendenza che ora viene desunta da parametri come la dichiarazione dei redditi dell'ex coniuge richiedente, dalle sue possibilità finanziarie, dalle sue proprietà ecc. L'assegno di divorzio riguarda insomma sempre la possibilità di aiutare il più debole dei due ex coniugi ma non per riportarlo al suo tenore di vita precedente al divorzio.
La regola principale fissata dalla Cassazione riguarda l'onere della prova della «non indipendenza economica» che ricade su chi richiede l'assegno.
L'appello dell’ex marito risulta perciò fondato, secondo i giudici, proprio perché la ex moglie non ha portato le prove. Non solo: dalla sua documentazione risulta che lei ha un reddito adeguato: è impiegata, ha ottenuto 200mila euro dalla divisione dei beni, paga un mutuo per la casa ecc. Per lei niente assegno da 500 euro mensili, insomma: la ex consorte è economicamente indipendente.
È una delle primissime sentenze in regione (se non la prima) - quella scritta dalla Corte Civile d'Appello di Bologna su una vicenda modenese - a basarsi sulle nuove disposizioni della Corte di Cassazione Civile: in giugno la Suprema Corte ha sentenziato che per gli assegni di divorzio non conta più il criterio secondo il quale la ex moglie debba condurre un tenore di vita pari a quello degli anni di matrimonio, non ne ha diritto se vive del suo in autosufficienza. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna affronta il caso di una coppia modenese che si è sposata in chiesa, ha avuto due figli ed è stata unita per oltre vent'anni. Arrivati al capolinea, all'udienza presidenziale il giudice aveva tentato una conciliazione fallendo e così nell'agosto 2016 il Tribunale Civile di Modena aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario affidando il figlio minore alla donna e anche quella maggiore che, pur essendo adulta, continuava gli studi e quindi non produceva reddito. Il giudice aveva anche fissato per la ex moglie un assegno divorzile di 500 euro al mese. La decisione era arrivata tenendo conto della «assenza di comprovato mantenimento delle sue condizioni economiche, della lunga durata del matrimonio, della nascita dei figli, della sproporzione dei redditi goduti (il marito dichiarava il triplo della moglie, ndr)». Insomma, in base alla legge del 1970 e a una miriade di sentenze della Cassazione, un anno fa il collegio di Modena aveva stabilito che la modenese rientrava nei parametri di riferimento e aveva diritto ad adeguare i suoi mezzi economici in vista di un tenore di vita analogo a quello che aveva goduto durante il matrimonio.
La Corte d’Appello civile, invece, adesso ribalta la sentenza e accoglie il ricorso dell'ex marito contro la sentenza di Modena, anche contro il parere della Procura generale. Ed è in questa occasione che i giudici di Bologna – e qui sta la novità – applicano forse per la prima volta la nuovissima disposizione della Cassazione Civile, la sentenza 15481 del giugno scorso. Il nuovo criterio prevede che si verifichi se chi richiede l'assegno divorzile abbia i requisiti e se è davvero privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli. Ma ora (e qui sta la differenza da prima) la verifica riguarda l'esclusiva capacità di indipendenza o autosufficienza economica. Indipendenza che ora viene desunta da parametri come la dichiarazione dei redditi dell'ex coniuge richiedente, dalle sue possibilità finanziarie, dalle sue proprietà ecc. L'assegno di divorzio riguarda insomma sempre la possibilità di aiutare il più debole dei due ex coniugi ma non per riportarlo al suo tenore di vita precedente al divorzio.
La regola principale fissata dalla Cassazione riguarda l'onere della prova della «non indipendenza economica» che ricade su chi richiede l'assegno.
L'appello dell’ex marito risulta perciò fondato, secondo i giudici, proprio perché la ex moglie non ha portato le prove. Non solo: dalla sua documentazione risulta che lei ha un reddito adeguato: è impiegata, ha ottenuto 200mila euro dalla divisione dei beni, paga un mutuo per la casa ecc. Per lei niente assegno da 500 euro mensili, insomma: la ex consorte è economicamente indipendente.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Gazzetta di Modena per le tue notizie su Google
