sentenza della COMMISSIoNE TRIBUTARIA
Se l’acqua del boccione è detta “di sorgente”, l’Iva è dimezzata
Sentenza decisamente favorevole a un’azienda di acque minerali e di sorgente dell’Appennino modenese. La Commissione tributaria, presieduta dal giudice Vittorio Zanichelli (ex presidente del...
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Sentenza decisamente favorevole a un’azienda di acque minerali e di sorgente dell’Appennino modenese. La Commissione tributaria, presieduta dal giudice Vittorio Zanichelli (ex presidente del Tribunale in pensione da un mese) le ha dato ragione per un accertamento del 2011 che riguarda il versamento di Iva sull’acqua imbottigliata e venduta. In particolare, l’accertamento riguardava l’acqua di sorgente, quindi non acqua minerale, che era stata imbottigliata e venduta sia in bottiglia che nei cosiddetti “boccioni” da ufficio. L’azienda aveva versato l’Iva per il 10% mentre il fisco contestava che fa pagato il 20%. Una differenza non da poco.
Secondo sentenza dei giudici della Seconda Commissione Tributaria Provinciale di Modena l’acqua commercializzata come semplice acqua di sorgente ha diritto allo sconto agevolato dell’Iva. I giudici ricordano che una legge del 1990 pone una distinzione tra «acque destinate a consumo umano» e «acque minerali» prevedendo «per le cessioni e importazioni di acque minerali e di birra l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19% (aggiornato al 20%, ndr)». Per «acque destinate al consumo umano» si intendono acque, trattate o non trattate, a uso potabile per preparare cibi e bevande anche se sono distribuite con cisterne, bottiglie e contenitori. Per stabilire invece se un’acqua è minerale bisogna stabilire quanto è pura in origine. Il fisco aveva ricordato che «l’aliquota agevolata rinviene giustificazione e la finalità di ridurre i costi a carico della collettività per ottenere un servizio primario». In questo caso, però, si tratta di acque di una ditta privata. I giudici invece ritengono che non sia da accogliere questo orientamento perché non trova un sostegno nelle leggi. Una norma del 2001 richiamata dai giudici, che riguarda le acque destinate al consumo umano, «afferma la indifferenza ai fini che occupano delle modalità di distribuzione dell’acqua nel contenitore finale». La legge del 1972 aveva operato «una distinzione fondata esclusivamente sulle proprietà intrinseche alle singole acque, prescindendo dalle modalità di erogazione». Quindi, l’acqua di sorgente non è acqua minerale . Ecco perché l’Iva da pagare è al 10% e non al 20%.
Carlo Gregori
Secondo sentenza dei giudici della Seconda Commissione Tributaria Provinciale di Modena l’acqua commercializzata come semplice acqua di sorgente ha diritto allo sconto agevolato dell’Iva. I giudici ricordano che una legge del 1990 pone una distinzione tra «acque destinate a consumo umano» e «acque minerali» prevedendo «per le cessioni e importazioni di acque minerali e di birra l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19% (aggiornato al 20%, ndr)». Per «acque destinate al consumo umano» si intendono acque, trattate o non trattate, a uso potabile per preparare cibi e bevande anche se sono distribuite con cisterne, bottiglie e contenitori. Per stabilire invece se un’acqua è minerale bisogna stabilire quanto è pura in origine. Il fisco aveva ricordato che «l’aliquota agevolata rinviene giustificazione e la finalità di ridurre i costi a carico della collettività per ottenere un servizio primario». In questo caso, però, si tratta di acque di una ditta privata. I giudici invece ritengono che non sia da accogliere questo orientamento perché non trova un sostegno nelle leggi. Una norma del 2001 richiamata dai giudici, che riguarda le acque destinate al consumo umano, «afferma la indifferenza ai fini che occupano delle modalità di distribuzione dell’acqua nel contenitore finale». La legge del 1972 aveva operato «una distinzione fondata esclusivamente sulle proprietà intrinseche alle singole acque, prescindendo dalle modalità di erogazione». Quindi, l’acqua di sorgente non è acqua minerale . Ecco perché l’Iva da pagare è al 10% e non al 20%.
Carlo Gregori
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