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Donazione di genitori e successiva eredità

Donazione di genitori e successiva eredità

Mia figlia, nell’anno 2000, ha acquistato un appartamento con una donazione fatta da parte di noi genitori, in separazione dei beni, di 300 milioni di lire (moneta che era ancora in vigore all’epoca)...

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Mia figlia, nell’anno 2000, ha acquistato un appartamento con una donazione fatta da parte di noi genitori, in separazione dei beni, di 300 milioni di lire (moneta che era ancora in vigore all’epoca) in parti uguali, che il notaio ha imputato con atto notarile “in conto di legittima”. Questa somma è stata data frazionatamente a nostra figlia, per il lavoro svolto in 13 anni nella società di mio marito in quanto non ha percepito lo stipendio. Quindi non è avvenuto alcun passaggio di denaro davanti al notaio. In successione ereditaria, tale donazione deve considerarsi diretta o indiretta?

Per rispondere al caso prospettato deve tenersi conto che in più occasioni la Cassazione ha affermato che quando tra il contratto notarile di donazione del denaro (donazione di per sé “diretta”) e l’acquisto di un immobile compiuto dal donatario con l’impiego della somma ricevuta per donazione vi sia un collegamento inequivocabile e incontrovertibile, tale per cui il denaro risulta lo strumento indispensabile per l’acquisto dell’immobile quale fine ultimo della donazione (da valutarsi alla luce di vari elementi, primo tra tutti, per esempio, il periodo di tempo trascorso tra la donazione del denaro e l’acquisto dell’immobile), la fattispecie deve essere qualificata nel suo complesso come donazione indiretta dell’immobile e non come donazione diretta del denaro con tutte le conseguenze che da tutto questo ne discendono.

Nel suo caso tale interconnessione non pare sussistere considerando che, da quanto descritto, la somma donata è stata corrisposta in più tranches nel corso del tempo e al fine di “premiare” l’aiuto dato dalla figlia nell’attività famigliare e non invece al solo scopo di consentirle l’acquisto dell’immobile.

Stante l’assenza di un legame incontrovertibile tra donazione del denaro ed acquisto dell’immobile si ritiene che la donazione descritta debba considerarsi come donazione diretta della somma di 300 milioni di lire (e, per quanto attiene la successione paterna, di 150 milioni di lire) con la conseguenza che un’eventuale azione di riduzione e restituzione colpirà la donazione del denaro con obbligo per sua figlia di restituire quella parte dei 150 milioni di lire lesiva della quota di legittima di altri legittimari di suo marito (e quindi, eventualmente, anche della sua).

La donazione ricevuta avrà ad oggetto la somma donata dal padre deceduto (e pertanto 150 milioni di lire) e non la metà del valore dell’immobile che la stessa ha acquistato impiegando tale denaro. La somma di 150 milioni di lire che lei ha donato a sua figlia verrà in considerazione al momento della sua morte.

Se lei volesse dispensare sua figlia dalla collazione, ossia laddove lei volesse evitare che alla sua morte sua figlia fosse costretta ad imputare in sede di divisione ereditaria i 150 milioni di lire ricevuti in virtù della donazione del 2000, potrebbe valutarsi la possibilità di ricevere un atto di dispensa dalla collazione che libererebbe sua figlia dall’obbligo sopra descritto nei limiti della cosiddetta quota disponibile (intero patrimonio – quota di legittima) da determinarsi al momento della sua morte.



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