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Danni agli occhi dopo il solarium: estetista di Modena assolta

Danni agli occhi dopo il solarium: estetista di Modena assolta

Cliente si abbronza senza occhialini e si rovina le cornee: erano all'ingresso della sala per abbronzatura, emerge durante le udienze della causa civile, e i rischi erano dichiarati da un cartello. Il Tribunale Civile nega il risarcimento: il centro estetico si è comportato con correttezza

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MODENA. Gli occhialini non erano nella stanza del solarium ma all’ingresso «e un cartello diceva in maniera chiara che non indossarli comportava un serio pericolo per gli occhi». È bastata questa avvertenza, confermata da testimoni, per scagionare un centro estetico modenese dall’accusa di un cliente rimasto danneggiato e temporaneamente invalido.

Il caso affrontato dal Tribunale Civile di Modena riguarda un impiegato modenese che lavora al computer. La sera del veglione di Capodanno di alcuni anni fa andò al centro estetico per una seduta sotto la lampada abbronzante. L’estetista che lo accompagnava gli spiegò come accendere e spegnere la macchina senza però dare indicazioni sulla necessità di proteggere gli occhi con gli occhialini e senza neanche darglieli in mano.

Dopo una seduta al minimo della potenza, il modenese è andato alla festa di Capodanno accusando però forti dolori agli occhi. Che nei giorni successivi sono cresciuti e lo hanno spinto ad andare al pronto soccorso del Policlinico. Dopo alcune visite e un periodo di malattia, gli è stata diagnosticata una lesione alla cornea e un’infezione con cure fino alla fine di aprile. Il risultato è stato un danno biologico al 4% oltre a una invalidità temporanea, «sofferenze spirituali, perturbamenti e dolore causato dal trauma», e l’uso di occhiali «con evidenti e gravi ripercussioni sulla vita sociale, di relazione e lavorativa». Chiedeva 9.700 euro di risarcimento.

Il giudice spiega nella sentenza che il decreto ministeriale del 2011 che regola l’attività dei centri estetici obbliga a «utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti».

A questo punto, in caso di danni agli occhi, si tratta di capire se secondo il Codice Civile c’è stata una responsabilità contrattuale tra l’estetista e il cliente oppure se è un danno da attività pericolosa. Con la sua testimonianza, l’estetista coinvolta denota secondo il giudice un comportamento corretto quando ricorda: «Sono sicura di aver raccomandato al cliente di inforcare gli occhiali protettivi perché è la prassi che seguo abitualmente».

È vero, ha aggiunto, che gli occhialini non erano in cabina «ma era prassi richiederli alla reception» e comunque «c’erano cartelli che davano istruzioni sul comportamento da tenere». Insomma, il cliente era nelle condizioni di leggere le prescrizioni e di chiedere gli occhialini, presenti sulla mensola davanti al solarium. Il comportamento dell’estetista è stato corretto, quindi il cliente è condannato a pagare le spese.

Carlo Gregori
 

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