Modena. Buoni pasto, ecco cosa cambia
Sono utilizzabili fino a 8 nella stessa occasione anche da lavoratori part-time. L’elenco degli esercizi
MODENA. Ecco una miniguida per il corretto utilizzo dei buoni pasto e soprattutto per capire che cosa è cambiato in questo ambito. Con un recente decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati individuati: gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto; le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto; il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
La novità più importante che riguarda questa modifica normativa consiste nel fatto che a partire dallo scorso 9 settembre si potranno utilizzare fino a otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa. L’emissione dei buoni potrà avvenire nei confronti dei dipendenti, sia a tempo pieno sia part-time, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, ma anche per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande, vengono quindi esclusi esplicitamente i generi non alimentari.
I buoni – il cui valore è sempre comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ipermercati. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale»; praticamente non si avrà diritto al resto e questo potrà essere un problema perché non sempre sarà possibile eseguire acquisti dell'importo corrispondente. I buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare: codice fiscale, ragione sociale del datore di lavoro, ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, valore facciale espresso in valuta, il termine ultimo di utilizzo e uno spazio destinato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato. Dovrà anche essere prevista la seguente dicitura: «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare». Le stesse indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico e il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell'utilizzo. Il decreto, dopo aver individuato gli esercizi commerciali dove potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto e le caratteristiche dei buoni stessi, fissa le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto, sarà vietato «pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell’aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente».
Si ricorda inoltre che i buoni pasto non concorrono a formare il reddito del dipendente, se erogati fino all'importo di euro 5,29 giornaliero o fino a 7 euro nel caso in cui i buoni pasto non siano cartacei ma elettronici.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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