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Spese telefoniche: le detrazioni

Spese telefoniche: le detrazioni

Le percentuali, sia per il fisso che per il mobile, variano in relazione all’uso esclusivo o promiscuo

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La detraibilità Iva sui telefoni fissi e sui cellulari per le imprese e i professionisti è regolata dalla norma di cui al comma 4, art. 19 del Dpr 633/72, in cui si prevede una detraibilità Iva per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari con percentuali diverse a seconda dell'utilizzo del bene/servizio acquistato nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Infatti in caso di utilizzo esclusivo del bene /servizio è possibile detrarre il 100% dell'Iva sostenuta; in caso di utilizzo promiscuo del bene /servizio è possibile detrarre o il 50% dell'Iva sostenuta con una percentuale forfetaria; oppure una percentuale diversa previa dimostrazione della congruità stessa. La percentuale di detrazione dell’Iva relativa all’acquisto dei telefoni cellulari si estende anche ai canoni di abbonamento; le spese di impiego; le spese di manutenzione e le spese di riparazione.

È onere del contribuente determinare l'uso del servizio telefonico o del cellulare come esclusivo e quindi devono essere inequivocabilmente riferibili per intero all’attività svolta. In caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa. Solitamente si utilizza la detrazione Iva al 50% perché, in particolare per quanto riguarda la telefonia mobile, l'uso esclusivo è difficile da dimostrare e i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti a una più attenta attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

La detraibilità Iva per le spese da telefono fisso è 100% per uso esclusivo, 50% per uso promiscuo; da telefonia mobile le percentuali sono le stesse.

In generale la deducibilità delle spese telefoniche ai fini delle imposte sui redditi varia in base al regime di appartenenza del professionista/imprenditore e di seguito si espone la deducibilità per il regime ordinario. Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, questi possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile all’80% . Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all'80% anche: le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio. le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico. Il limite dell'80% non vale per le imprese di autotrasporto limitatamente a un impianto per veicolo. Per l'anno 2017 è ancora previsto il "super ammortamento". Tale agevolazione consiste nella possibilità di imputare a livello fiscale il costo d'acquisto maggiorato del 40%. Nel caso delle spese telefoniche con il super ammortamento è possibile dedurre l'80% del 140% del costo sostenuto per l'acquisto di apparecchi di telefonia.

Giorgio Guandalini

dottore commercialista



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