La rottamazione bis delle cartelle
Regole simili rispetto al precedente provvedimento ma ecco tutto quello che è cambiato
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Il tema di oggi riguarda la cosiddetta“rottamazione bis delle cartelle” per capire come funziona e chi vi può accedere. I contribuenti possono nuovamente provvedere all’estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi di mora; restano dovuti, invece, il capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, gli aggi e le spese di notifica. La nuova norma è del tutto simile alla precedente, con alcuni dettagli da approfondire. La nuova definizione può avvenire anche senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. La nuova norma non riapre, però, la definizione per la totalità dei soggetti che avrebbero potuto accedere alla prima rottamazione, ma non lo hanno fatto. Nello specifico vengono previsti tre distinti casi: 1) riammissione alla rottamazione: viene consentito al contribuente che ha già aderito alla rottamazione dei ruoli, ma non ha provveduto al versamento delle rate scadute a luglio e settembre, di effettuare il relativo pagamento entro il prossimo 30 novembre. Questi contribuenti dovranno versare le rate scadute e non pagate in una unica soluzione entro il 30 novembre. 2) riapertura per chi non è stato ammesso alla prima rottamazione: viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata ai contribuenti che si erano visti respingere le precedenti istanze perché non in regola con i pagamenti di rate in scadenza al 31/12/2016 relativi ad altri piani di dilazione. Tali contribuenti dovranno presentare apposita istanza entro il 31 dicembre prossimo, versare entro il 31/05/2018 l'importo delle rate scadute relative a precedenti piani di dilazione, versare poi gli importi dovuti per la rottamazione in tre rate di pari importo nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018. 3) ampliamento temporale della nuova norma: la rottamazione potrà essere applicata anche ai carichi affidati alla riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente andava fino al 2016). A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita istanza entro il 15 maggio 2018, pagare le somme in un massimo di cinque rate di pari importo, nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Tutto ciò può essere eseguito anche senza che risultino adempiuti altri piani rateali in essere.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
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