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Analisi Dna a Modena: non è figlio del “padre”, cambierà cognome

di Carlo Gregori
Aula di tribunale
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Aula di tribunale

La sentenza dei giudici della Corte d'Appello di Bologna: l'esame del Dna indica che il ragazzo non è figlio di colui che si riteneva il padre, l’anagrafe dia il nome di famiglia materno come chiesto dall’ex convivente dopo il disconoscimento

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MODENA. Era convinto di non essere il padre del bambino avuto dalla sua compagna, ma per arrivare alla certezza ha dovuto aspettare molti anni e soprattutto un’ordinanza del giudice che imponeva alla ex compagna riottosa di sottoporsi a un esame del Dna per stabilire il profilo genetico del ragazzo per stabilire se era compatibile con quello del padre anagrafico. E alla fine è risultato che aveva ragione il “padre”: non era lui il genitore.

Per questo un modenese ha chiesto e ottenuto in primo grado, dal Tribunale Civile di Modena, di far correggere la paternità allo Stato Civile dell’Anagrafe di un Comune della nostra provincia e di far sostituire il suo cognome con quello della famiglia materna. La madre è ricorsa in appello ma ora i giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno stabilito che non era lei a dover avanzare richieste su questo tema delicato e «personalissimo», ma il curatore special per conto del ragazzo perché solo il minore ne ha diritto. Quindi ora quell’adolescente cambierà cognome su tutti i documenti.

SEGRETI E BUGIE. Dietro questa vicenda c’è sicuramente una dolorosa storia di segreti e bugie sfociata in un chiarimento legale drammatico non solo per gli interessati ma soprattutto per un ragazzo oggi adolescente che vive sulla sua pelle questo trauma: cambiare cognome.

La sentenza della Prima Sezione della Corte d’Appello civile a Bologna ribadisce infatti quanto deciso dal giudice di Modena nel 2013 correggendo pochi punti e un errore di trascrizione.

PATERNITA' E DUBBI. La storia è quella di una coppia indecisa. All’inizio del nuovo millennio i due si mettono insieme ma instaurano una relazione «sporadica», come si legge nella sentenza, tanto che quando la donna resta incinta dopo molte perplessità iniziano una convivenza stabile solo per il bambino in arrivo. Nel 2009, quando il bimbo sta crescendo, si lasciano e arrivano a un accordo su come crescere il figlio. Ma da molto tempo il padre non è più convinto che sia davvero suo figlio. Pone pesanti dubbi sulla paternità, le chiede chiarimenti. Ma lei non ne vuole sapere di sottoporsi a esami genetici. E così si arriva in tribunale.

LA PERIZIA E LA CERTEZZA. Nel maggio 2011 il giudice, su richiesta dell’uomo, dispone finalmente una consulenza tecnica in presenza di un curatore speciale nominato per il bambino: il perito dovrà accertare attraverso l’esame del Dna e quello del sangue (esame ematogenetico) se il profilo genetico del bambino sia compatibile quello del padre. Quindi, se c’è filiazione naturale e quindi una sua piena paternità.

Nel gennaio 2013 arriva la sentenza. Il giudice rende noto che il ragazzo non è figlio dell’ex convivente. La madre presenta domanda di conservare il cognome di lui ma è troppo tardi: i termini di legge sono superati. E in appello, su ricorso della donna, i giudici danno ancora ragione all’ex “padre”. La richiesta di mantenere il suo cognome è infondata: non è vero che è il padre. Ma c’è anche un altro motivo. «Il diritto al cognome - scrive la Corte - è diritto personalissimno e come tale può essere fatto valere in giudizio solo dal suo titolare, qui dal ragazzo».

IL RAGAZZO, NON LA MADRE. I giudici fanno notare che la domanda per mantenere quello iniziale (del “padre”) è stata avanzata dalla madre ma non funziona in questo modo. «Il minore, e per lui il curatore speciale, avrebbe dovuto proporre espressamente la domanda prospettando al giudice l’eventuale interesse del minore alla conservazione del cognome e motivando la domanda di riferimento all’interesse inteso in senso positivo alla sua conservazione». Questo proprio per la speciale particolarità che lega una persona al suo cognome.

L'ALTRO COGNOME. Perciò la Corte d’Appello si chiama fuori: «Non può disporre la conservazione del cognome del ragazzo». La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte chiarito che il mantenimento del cognome spetta solo al minore. Infatti, notano i giudici, quello che fino ad allora era il padre ha «correttamente» citato anche la ex convivente, ma solo quale “genitore certo”, perché la causa riguardava il figlio, non lei.

La Corte ha perciò deciso di rigettare la richiesta della madre di disporre che la correzione del cognome allo stato civile avvenga in maniera corretta (era stato fatto un errore nella prima sentenza) annotando che il cambio di cognome avvenga dall’atto di nascita del ragazzo.
 

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