Ravvedimento operoso, le regole
Consistente lo sconto sulle sanzioni anche in relazione ai tempi trascorsi dalla scadenza regolare
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Il ravvedimento può essere impiegato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento è precluso nei casi in cui al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento alla violazione non ravvedibile, un atto di liquidazione o di accertamento, ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, recante le somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni annuali presentate.
Il contribuente, se riconosce gli errori e le omissioni segnalati dal Fisco attraverso una lettera che invita il “gentile contribuente” a ravvedersi perché si è “dimenticato” di dichiarare alcuni redditi, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione varia dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito usato.
Ai fini del ravvedimento ultrannuale, visto che si deve “ravvedere” una dichiarazione infedele, si applica l’articolo 13, comma 1, lettera b-ter, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, il quale stabilisce che «la sanzione è ridotta … ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore».
Alle imposte dovute si devono aggiungere gli interessi, con maturazione giorno per giorno, tenendo conto che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 il tasso era dell’1 per cento, dal 2015 era dello 0,50 per cento, dal 1° gennaio 2016 dello 0,2 per cento e dal 1° gennaio 2017 dello 0,1 per cento.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
Il ravvedimento è precluso nei casi in cui al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento alla violazione non ravvedibile, un atto di liquidazione o di accertamento, ovvero che lo stesso abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, recante le somme dovute a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni annuali presentate.
Il contribuente, se riconosce gli errori e le omissioni segnalati dal Fisco attraverso una lettera che invita il “gentile contribuente” a ravvedersi perché si è “dimenticato” di dichiarare alcuni redditi, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione varia dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito usato.
Ai fini del ravvedimento ultrannuale, visto che si deve “ravvedere” una dichiarazione infedele, si applica l’articolo 13, comma 1, lettera b-ter, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, il quale stabilisce che «la sanzione è ridotta … ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore».
Alle imposte dovute si devono aggiungere gli interessi, con maturazione giorno per giorno, tenendo conto che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 il tasso era dell’1 per cento, dal 2015 era dello 0,50 per cento, dal 1° gennaio 2016 dello 0,2 per cento e dal 1° gennaio 2017 dello 0,1 per cento.
Giorgio Guandalini
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