Gazzetta di Modena

Modena

Una decisione di Consob riapre il caso Bper-Carife

Sentenza contraddittoria: da una parte si nega il diritto a essere rimborsati ma dall’altra viene chiamata a rispondere la cosiddetta “banca ponte”

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Con il pronunciamento dell’Arbitro per le controversie finanziarie della Consob è tornato di attualità il tema del possibile coinvolgimento di Bper nel risarcimento di cosiddetti “azzerati” della vecchia Carife, la banca ferrarese che dopo il tracollo, e mediante il passaggio alla “good bank”, è stata rilevata dallo stesso istituto di credito modenese. Con il termine “azzerati” si autodefiniscono gli investitori travolti dal crollo della banca ferrarese e che hanno dovuto subire perdite in molti casi ingenti.

La decisione dell’Arbitro Consob si riferisce ad alcuni ricorsi di investitori in azioni di Banca Marche (una delle 4 banche di fatto fallite) nell'aumento di capitale del 2012 dell'istituto, che hanno lamentato di averlo fatto in qualità di clienti e nell'ambito del quadro informativo fornito dalla banca.

Un pronunciamento in realtà contraddittorio perché da una parte la pretesa risarcitoria di un ex azionista delle quattro banche risolte non è stata accolta dall’Arbitro per le controversie finanziarie della Consob, che ha bocciato la richiesta di risarcimento di 10.283,50 euro perché non ci sono «adeguate evidenze» dell’obbligo da parte della banca di un «monitoraggio continuo» sulle azioni già emesse, tale da poter avvertire il risparmiatore del rischio di azzeramento che stava correndo. Per questo la decisione è un punto in sfavore dei risparmiatori impegnati nelle varie azioni risarcitorie nei confronti di Carife-Bper.

Dall’altra parte però, nell’ambito della stessa decisione, si aprono le porte a un principio significativo per il buon fine di ogni azione futura: deve essere la banca ponte a rispondere degli eventuali risarcimenti. Resta da compiere il passaggio ultimo, da banca ponte a banca acquirente, nel caso ferrarese.

«Il collegio - si legge a pagina 7 del dispositivo, che non nomina come prassi la banca interessata - vuole affermare che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest’ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo in materia di prestazioni di riferimento in materia di prestazione di servizi d’investimento, così come avrebbe potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (...), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca che è da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla vecchia Banca».

In conseguenza di queste ultime considerazioni, c’è chi ha ritenuto che ora, secondo l'Arbitro Consob, possono venire chiamati a rispondere quanti hanno rilevato le quattro “good bank”, ovvero Ubi (per Banca Marche, Etruria e CariChieti) e Bper (per CariFerrara) mantenendo i rapporti contrattuali in continuità.



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