Gazzetta di Modena

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Bond Lehman, coppia riavrà soldi investiti

di Carlo Gregori

Mai firmato contratto-quadro: acquisti nulli. Il Tribunale Civile ordina a Unicredit di ridare 26mila euro

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Con una sentenza innovativa, una delle poche in Italia dal crac Lehman Brother ad oggi – in altre parole, negli ultimi dieci anni - il Tribunale Civile di Modena ha condannato l’Unicredit a restituire a due clienti modenesi le somme investite in bond comperati senza informazione adeguata e senza firme su un documento fondamentale, il “contratto-quadro”. Ha però anche permesso a Unicredit di trattenere, al momento della restituzione, la somma anticipata per le cedole prese dalla coppia prima e dopo il crac considerandolo nullo l‘investimento e come parziale rimborso in base al cosiddetto “Chapter 11”, la procedura di ricorso contro il gruppo finanziario americano fallito.

La sentenza depositata pochi giorni fa dal giudice Alberto Rovatti dà sostanzialmente ragione a una coppia di risparmiatori, assistiti dall’avvocato Letizia Vescovini, che aveva avviato un’azione civile contro il colosso bancario come succedaneo della Rolo Banca, l’istituto attraverso il quale avevano comperato obbligazioni Lehman Bros prima del crac che segnò il culmine della crisi.

Tanti clienti di banche italiane hanno tentato di ottenere da un giudice la restituzione di quei soldi; per ora la coppia modenese è una delle poche a esserci riuscita. Vediamo perché.

I due hanno sempre lamentato il fatto che quell’acquisto di bond per 49.400 euro era stato fatto dalla banca senza che né loro né la banca avessero firmato il cosiddetto “contratto-quadro” del dicembre 1997, ovvero il documento bancario che regolava gli acquisti di obbligazioni, i rapporti e i doveri tra clienti e banca. Essendo privo di firme, quel documento-chiave toglieva valore a ogni atto successivo. Per questo chiedevano la restituzione della cifra e anche un rimborso per le spese sostenute nelle commissioni e nelle gestioni per un deposito di titoli dichiarati in default oltre a un risarcimento danni per “lucro cessante” e svalutazione monetaria. L’Unicredit sosteneva che bastava l’attestazione in fondo all’atto della accettazione del contratto quadro del 1997 oppure bastava anche l’esecuzione protratta per lungo tempo del contratto-quadro. E chiedeva di decurtare da quanto fosse stato eventualmente riconosciuto ai clienti le somme incassate come cedole prima e dopo il default oltre agli interessi legali maturati e agli importi che avrebbero percepito in base al Chapter 11.

Il giudice è invece partito dal presupposto che di fronte a sé non aveva un normale contratto a effetto immediato ma un contratto-quadro bancario per acquisto di obbligazioni «che avrebbe dovuto giustificare le operazioni di investimento successive» e non quelle precedenti. La Cassazione ha appena sentenziato (2017) che «l’assenza di un contratto-quadro può importare la nullità delle operazioni di investimento che si sono susseguite». Il giudice sottolinea anche come l’assenza o l’invalidità del contratto-quadro non può essere riassorbita dalla mancanza di contestazioni alle note e ai rendiconti bancari che i clienti possono fare (come se fossero insomma partecipi e d’accordo su quanto avviene). Per questo il giudice dichiara nulle le operazioni di investimento che la banca fece nel luglio e nell’agosto 2007 per conto dei clienti e condanna la banca a restituire i 49.400 euro, mentre permette di trattenere i 23.800 euro che la coppia deve restituire.



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