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Modena: Consiglio di Stato annulla la nomina a procuratore capo di Lucia Musti

di Carlo Gregori
Modena: Consiglio di Stato annulla la nomina a procuratore capo di Lucia Musti

Accolto in appello il ricorso del procuratore Giovagnoli: scelta del Csm con motivazione difettosa. «Sono fiduciosa»

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MODENA. «Il Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, pronunciando sull’appello, lo accoglie e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento di nomina dell’appellata». Con queste poche parole tecniche i giudici di secondo grado del tribunale amministrativo hanno deciso l’accoglimento del ricorso del procuratore di Rimini Paolo Giovagnoli (assistito dall’avvocato Benedetto Graziosi) contro la nomina a procuratore di Modena della dottoressa Lucia Musti. Di conseguenza, i giudici annullano la nomina della Musti dopo due anni di carica a Modena. Per Giovagnoli si riapre così la possibilità di diventare capo, sempre che non venga nominato a breve, come pare probabile, sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Bologna.

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LA NOMINA. La decisione del Consiglio di Stato arriva dopo un lungo contenzioso tra la Musti e Giovagnoli. Questi, procuratore di Rimini da molti anni (e riconfermato da poco), si era proposto con altri magistrati in lizza per diventare procuratore di Modena, dopo che Vito Zincani era andato in pensione, all’inizio del 2015. Per tutto quell’anno la Musti, allora procuratore aggiunto – quindi numero due a Modena – aveva svolto l’incarico di “facente funzione” del procuratore mancante. Poi il 13 gennaio 2016 il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso di nominare lei. Ma Giovagnoli ha sempre protestato ricordando un aspetto passato in secondo piano nella valutazione del Csm: oltre ad essere più anziano per servizio, era procuratore capo da tempo e quindi aveva già esperienza in questo ruolo; la Musti era procuratore aggiunto e quindi svolgeva l’incarico di sostituto del capo, che per Giovagnoli non era pari al suo.

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CHI HA GLI “ATTRIBUTI”? Il ricorso al Tar del Lazio presentato da Giovagnoli è terminato con la sua bocciatura e con un punto a favore della Musti: i giudici di primo grado le hanno dato ragione. I criteri di nomina era stati rispettati dal Csm, sosteneva il Tar; aveva diritto al posto di procuratore capo di Modena.

Tutto pare terminato. La Musti esercita il suo potere da due anni. Il procuratore di Rimini però insiste e ricorre. Ha più diritto, ha l’«attributo» vincente per il posto a Modena: è già procuratore capo, un grado e un ruolo più elevato di quello che copriva la Musti. E questa volta, i giudici da Roma gli danno ragione. Ma vediamo di capire le ragioni che hanno ribaltato la situazione portando all’annullamento della nomina della Musti.

CAPO E VICECAPO. Giovagnoli, nelle sue ragioni d’appello, sottolinea che il Tar non aveva dato conto delle motivazioni della nomina decisa dal Csm per la Musti: non si possono equiparare le funzioni di procuratore capo e quella di procuratore aggiunto, che può sì svolgere i compiti del capo ma solo come sostituto. Le funzioni direttive prevalgono su quelle vicedirettive, ribadisce. E queste mansioni sono valutabili solo tramite indicatori fissati nella circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 2010, il Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria.

NOMINA CON DIFETTO. La lamentela ora è accolta dai giudici. E anche se «la legge assegna al Csm un margine di apprezzamento particolarmente ampio», ai giudici che si occupano delle nomine resta il «dovere di motivazione» sulle attitudini dei candidati. E secondo il Consiglio di Stato «il difetto di motivazione sussiste, perché non è stato dato conto degli indicatori dell’attitudine». Non è comunque «sufficiente a motivare l’asserita equiparazione tra i due livelli di funzione». Lo svolgimento di funzioni dirigenziali, specificano i giudici, non costituisce di per sé un elemento preferenziale per la nomina, se non appunto a indicare un’attitudine a quel ruolo. Non si può, in base ai fatti, «accordare prevalenza a chi può vantare solo funzioni i livello inferiore». «Dalla proposta della Commissione del Csm che ha premiato la dottoressa Musti non emergono le ragioni, alla luce dei vari parametri e indicato, della concreta prevalenza circa le attitudini a quest’ultima accordata».

NOMINA ANNULLATA. Quindi, secondo i giudici, Giovagnoli ha «correttamente impugnato la sentenza per non aver stigmatizzato il difetto di motivazione». Per questo il Consiglio di Stato accoglie il suo ricorso e annulla in conseguenza il provvedimento di nomina della Musti.

«SONO FIDUCIOSA». Ma la dottoressa Musti si dice tranquilla e sottolinea che la sua poltrona non torna vacante: «In casi analoghi la sentenza che annulla la nomina per difetto di motivazione è inviata al Csm che integra il provvedimento e ridelibera la nomina. Attendo il corso delle cose fiduciosa».
 

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