sentenza respinge il ricorso di un finalese. Voleva 10mila euro
Nome sul giornale dopo l’incidente, stavolta non è lesivo
FINALE. La pubblicazione del nome di una persona coinvolta in un rilevante incidente stradale non è di per sè una violazione della privacy di questa persona, sussistendo anche un diritto di cronaca....
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FINALE. La pubblicazione del nome di una persona coinvolta in un rilevante incidente stradale non è di per sè una violazione della privacy di questa persona, sussistendo anche un diritto di cronaca. Lo ha stabilito una recente sentenza di primo grado del Tribunale di Modena, che ha respinto la richiesta di un conosciuto finalese, che aveva chiesto un risarcimento di 10mila euro alla Gazzetta. Per il giudice nel caso di specie la lesione non è provata, e il finalese è stato condannato anche alle spese del processo.
L’episodio risale a qualche anno fa, quando l’uomo restò ferito in uno spettacolare schianto con altre due persone, tutte nell’abitacolo di una potente auto. Per liberarlo si rese necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che impiegarono un’ora, alle prese con le lamiere contorte della vettura.
I tre vennero medicati e, dopo un primo ricovero, il finalese era stato dimesso.
Nel citare a giudizio due quotidiani, la Nuova Ferrara e la Gazzetta di Modena, sosteneva che con la pubblicazione del nome era stata violata la sua privacy in quanto “gli cagionava notevole disagio e imbarazzo, poiché sino a quel momento aveva nascosto l’accaduto ai familiari, alla fidanzata, agli amici e ai colleghi che, invece, una volta appresa la notizia, si preoccupavano e lo visitavano a casa”, recita la sentenza.
Il giudice osserva che “il trattamento dei dati personali diversi dai dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato prescinde dal suo consenso ove compiuto nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. Deve avvenire, inoltre, osservando i limiti del diritto di cronaca, in particolare l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. In astratto per il giudice non è in effetti dovuta la pubblicazione di nome e cognome, ma la lagnanza sulle visite di amici, parenti e colleghi sono “fatti che di per sé soli impediscono di presumere una compromissione seria della sua sfera personale eccedente la soglia della normale tollerabilità... Appare inverosimile, peraltro, che i familiari e la fidanzata nulla sapessero del sinistro stradale. Il fatto comunque è irrilevante poiché la sua prova non consentirebbe di presumere che l’evento lesivo abbia causato un danno non patrimoniale risarcibile”.
L’episodio risale a qualche anno fa, quando l’uomo restò ferito in uno spettacolare schianto con altre due persone, tutte nell’abitacolo di una potente auto. Per liberarlo si rese necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che impiegarono un’ora, alle prese con le lamiere contorte della vettura.
I tre vennero medicati e, dopo un primo ricovero, il finalese era stato dimesso.
Nel citare a giudizio due quotidiani, la Nuova Ferrara e la Gazzetta di Modena, sosteneva che con la pubblicazione del nome era stata violata la sua privacy in quanto “gli cagionava notevole disagio e imbarazzo, poiché sino a quel momento aveva nascosto l’accaduto ai familiari, alla fidanzata, agli amici e ai colleghi che, invece, una volta appresa la notizia, si preoccupavano e lo visitavano a casa”, recita la sentenza.
Il giudice osserva che “il trattamento dei dati personali diversi dai dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato prescinde dal suo consenso ove compiuto nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. Deve avvenire, inoltre, osservando i limiti del diritto di cronaca, in particolare l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”. In astratto per il giudice non è in effetti dovuta la pubblicazione di nome e cognome, ma la lagnanza sulle visite di amici, parenti e colleghi sono “fatti che di per sé soli impediscono di presumere una compromissione seria della sua sfera personale eccedente la soglia della normale tollerabilità... Appare inverosimile, peraltro, che i familiari e la fidanzata nulla sapessero del sinistro stradale. Il fatto comunque è irrilevante poiché la sua prova non consentirebbe di presumere che l’evento lesivo abbia causato un danno non patrimoniale risarcibile”.
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