Redditi da affitti e cedolare secca
È un regime applicabile in alternativa alla tassazione ordinaria Irpef. Ecco tutte le opportunità
La cedolare secca è un regime opzionale che consente di applicare ai redditi da locazione, cioè affitti, di immobili abitativi un'imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. Questo regime può diventare molto conveniente, in particolare quando si tratta di canoni concordati per i Comuni ad alta densità abitativa: Modena e i principali Comuni della provincia hanno sottoscritto accordi per stipulare contratti a canone concordato e quindi usufruire dell'agevolazione.
La cedolare secca diventa molto "comoda" perchè sostituisce anche: le addizionali regionali e comunali IRPEF; l'imposta di registro; l'imposta di bollo. Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo e quindi non si cumula con gli altri redditi. Possono usufruire del regime i locatori persone fisiche "privati" (cioè che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni) che siano proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile. Anche i conduttori non devono essere società o imprese, ad eccezione delle cooperative o enti senza scopo di lucro e purché sublochino gli immobili a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento Istat. È possibile optare per la cedolare secca anche nel caso di contratti di locazione breve, di durata inferiore ai 30 giorni, per i quali non c'è l'obbligo di registrazione. Possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva gli immobili ad uso abitativo, categoria catastale da A/1 ad A/11 escluso A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze su cui sono applicati contratti di locazione con finalità abitativa. L'aliquota della cedolare secca è: 21%, nel caso di contratto libero; 10%, nel caso di contratto concordato. L'aliquota del 10% è stata fissata dal decreto Piano casa, e in vigore dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2019, secondo la recente proroga. La base imponibile su cui applicare l'aliquota è data dal maggiore tra i seguenti importi: canoni di locazione maturati nel periodo di vigenza della cedolare secca; rendita catastale rivalutata del 5%. L'ammontare dovuto deve essere versato in acconto e saldo, secondo i termini previsti per l'Irpef. La cedolare secca è sempre “compensabile” secondo le regole ordinarie. È possibile rimediare al mancato versamento dell'acconto o del saldo tramite il ravvedimento operoso.
Giorgio Guandalini
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