Le agevolazioni per i “forfettari”
I requisiti per accedere, i motivi di esclusione, le semplificazioni e gli adempimenti riguardo l’Iva
Anche quest'anno il regime forfettario interessa molti contribuenti, facciamo il punto della situazione.
Oramai in vigore da alcuni anni, la norma sui “forfettari”, introdotta già con la Finanziaria 2015, prevede, per le piccole imprese e i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili. Questo regime consente la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta, in sostituzione di quelle ordinariamente previste, e l’accesso a un regime contributivo opzionale per le imprese.
Ricordiamo che questo regime è un regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti.
Il regime di cui trattiamo non prevede inoltre una scadenza legata a un numero di anni di attività o il raggiungimento di una particolare età anagrafica. Chi aderisce al regime agevolativo determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice Ateco ( codice assegnato alle diverse attività) che contraddistingue l'attività esercitata.
I requisiti per l'accesso al regime agevolato. Possono accedere al regime agevolato i soggetti che sono titolari di partita Iva purché nell'anno precedente: a) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati diversificati in base al codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata; b) abbiano sostenuto spese che complessivamente non siano superiori a 5mila euro lordi per lavoro subordinato e parasubordinato; c) il costo complessivo dei beni strumentali non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20mila euro. La norma dispone espressamente che non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili.
Le cause di esclusione dal regime. Non possono avvalersi del regime forfettario: a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva. In particolare non sono compatibili con il regime in esame i regimi speciali Iva e riguardanti: agricoltura e attività connesse e pesca; vendita sali e tabacchi; editoria; gestione di servizi di telefonia pubblica; rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; intrattenimenti, giochi e altre attività; agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione; agenzie di vendita all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; b) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; c) i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali; d) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro.
Le semplificazioni e gli adempimenti ai fini Iva. I contribuenti in regime forfettario non devono addebitare l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono recare l’addebito dell’Iva. I soggetti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dalle norme: alcuna registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi; alcuna registrazione degli acquisti e alcuna tenuta e conservazione dei registri e documenti. Per determinare il reddito è consigliato tenere una registrazione, anche extra contabile, di questi documenti.
Giorgio Guandalini
dottore commercialista
revisore contabile
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