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Spacciava a Modena: rifugiato perde gli aiuti

Spacciava a Modena: rifugiato perde gli aiuti

Tar dà ragione alla Prefettura: inammissibile delinquere per un richiedente asilo

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MODENA. Spacciare quando si è richiedenti asilo assistiti e accolti in un centro apposito è un motivo sufficiente per perdere ogni diritto a un programma di protezione da parte dello Stato. È quanto ribadisce il Tar di Bologna negando le ragioni che hanno spinto un giovane nigeriano a impugnare la decisione della Prefettura di Modena. È il primo caso arrivato davanti a un giudice sulla nuova prassi adottata dalla Prefettura e che la “Gazzetta” ha anticipato alcuni giorni fa: il richiedente asilo sorpreso a commettere un reato viene escluso dal programma di protezione.

In questo caso il giovane africano era ospite di un centro riservato all’accoglienza dei profughi in città. Il 10 ottobre scorso durante un controllo la polizia municipale lo ha scoperto con una quantità di droga tale da denunciarlo per spaccio. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e lo stesso giorno è stato emesso dalla Prefettura il provvedimento che revocava la sua protezione. Assistito da un avvocato, il nigeriano ha così deciso di ricorrere al Tar lamentandosi tra l’altro di non aver avuto comunicazione di questa decisione. Secondo i giudici della Prima Sezione del Tar di Bologna il ricorso è infondato. I giudici ricordano che il richiedente asilo era ospite di un centro locale modenese gestito da una cooperativa perché quelli statali di prima accoglienza non erano disponibili. E che in questo centro è previsto in modo esplicito che gli “ospiti” non possono fare uso di sostanze stupefacenti e tanto meno è permesso lo spaccio di droghe. «Sarebbe paradossale – scrivono i giudici – poter revocare le misure di accoglienza a un oggetto che danneggiasse gli arredi della struttura che lo ospita ma che non si potesse fare altrettanto per chi spaccia stupefacenti». I giudici sottolineano anche che per un immigrato regolare la condanna per spaccio, di per sé, è motivo sufficiente per la revoca del permesso di soggiorno. Infine i giudici spiegano che il nigeriano non è stato avvisato immediatamente del provvedimento perché la gravità della violazione richiedeva un immediato provvedimento. Il Tar condanna così il richiedente asilo a 2mila euro riconoscendo la validità del provvedimento del Prefetto che lo esclude dal programma di protezione. (c.g.)
 

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